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La Corte dichiara l’incostituzionalità. I lavoratori in aspettativa per cariche sindacali che svolgono attività a rischio professionale devono essere coperti dall’assicurazione INAIL obbligatoria contro gli infortuni, e le organizzazioni sindacali devono versare i relativi premi.
Di cosa si tratta
Il Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965) elencava tassativamente le categorie di lavoratori e i soggetti obbligati al pagamento dei premi INAIL. I lavoratori posti in aspettativa non retribuita per svolgere cariche sindacali (art. 31 dello Statuto dei lavoratori) non vi erano contemplati, nonostante svolgessero attività oggettivamente a rischio (utilizzo di veicoli, computers, macchine elettriche).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena ha sollevato questione, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione, nei confronti degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non includevano rispettivamente i lavoratori in aspettativa sindacale tra i soggetti assicurati e le organizzazioni sindacali tra i datori di lavoro obbligati al pagamento dei premi.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevedevano tra i beneficiari della tutela i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali (provinciali e nazionali) che svolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico, né le organizzazioni sindacali tra gli obbligati al pagamento dei premi.
Il principio
L’esclusione dei sindacalisti in aspettativa dalla tutela INAIL contro gli infortuni è incostituzionale per violazione degli artt. 3, 38 e 39 Cost.: non vi è ragione di escluderli dalla copertura assicurativa quando svolgono attività rischiosa, che è la stessa posta a base della tutela accordata ad altre categorie di lavoratori.
Domande e risposte
Chi sono i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali?
Sono lavoratori subordinati che, ai sensi dell’art. 31 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), vengono collocati in aspettativa non retribuita dal proprio datore di lavoro per svolgere a tempo pieno incarichi in organizzazioni sindacali nazionali o provinciali.
Quale attività rischiosa svolgevano i sindacalisti nel caso concreto?
Secondo il Tribunale di Siena, i sindacalisti in aspettativa presso la CISL di Siena utilizzavano non occasionalmente veicoli a motore personalmente condotti, nonché personal computer, fotocopiatrici e macchine elettriche ed elettroniche: tutte attività per le quali la legge prevede la copertura assicurativa INAIL per altri lavoratori.
Le organizzazioni sindacali devono ora iscrivere i sindacalisti in aspettativa all’INAIL?
Sì. Per effetto di questa sentenza, le organizzazioni sindacali sono obbligate al pagamento dei premi INAIL per i lavoratori in aspettativa che svolgano attività a rischio professionale, analogamente a qualsiasi altro datore di lavoro.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, violata dall’esclusione ingiustificata dalla tutela assicurativa
- Art. 38 della Costituzione — diritto dei lavoratori ai mezzi adeguati in caso di infortunio
- Art. 39 della Costituzione — libertà sindacale, la cui effettività potrebbe essere ostacolata dall’assenza di copertura assicurativa
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