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La Corte restituisce gli atti al giudice rimettente. La norma che escludeva il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali per contravvenzioni era stata abrogata dalla legge n. 134 del 2001 prima della decisione della Corte.
Di cosa si tratta
Il patrocinio a spese dello Stato garantisce ai non abbienti il diritto alla difesa tecnica pagata dall’erario. L’art. 1, comma 8, della legge n. 217 del 1990 escludeva questo beneficio nei procedimenti penali per contravvenzioni, salvo che fossero riuniti o connessi a procedimenti per delitti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nel corso di un procedimento per la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. (detenzione ingiustificata di chiavi e grimaldelli), ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sostenendo che l’esclusione del patrocinio in materia contravvenzionale fosse irragionevole rispetto alla pari complessità giuridica di alcuni procedimenti per contravvenzioni.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente perché valutasse se la questione fosse ancora rilevante: il censurato comma 8 dell’art. 1 della legge n. 217 del 1990 era stato nel frattempo abrogato dall’art. 2, comma 5, della legge n. 134 del 2001, che aveva riformato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Il principio
La sopravvenuta abrogazione della norma impugnata impone la restituzione degli atti al giudice rimettente per rivalutare la rilevanza della questione: se il diritto è cambiato, il giudice deve verificare se la questione incida ancora sul giudizio pendente.
Domande e risposte
La legge n. 134 del 2001 ha esteso il patrocinio anche alle contravvenzioni?
Sì. La legge n. 134 del 2001 ha abrogato la limitazione prevista dal vecchio comma 8 e ha riformato in senso estensivo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato, ora contenuta nel d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico spese di giustizia).
Cosa succede quando la norma impugnata viene abrogata in pendenza del giudizio costituzionale?
La Corte, di norma, non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice a quo, il quale deve rivalutare la rilevanza della questione alla luce del nuovo quadro normativo applicabile al giudizio principale.
L’art. 707 c.p. riguarda un reato o una contravvenzione?
Si tratta di una contravvenzione (detenzione ingiustificata di chiavi o grimaldelli), punita con l’arresto. Pur trattandosi di un reato minore, può comportare questioni giuridiche di una certa complessità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza, invocata per la disparità tra imputati di delitti e imputati di contravvenzioni in materia di patrocinio
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro principale della questione
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