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La Corte riunisce otto giudizi sull’IRAP (d.lgs. n. 446/1997): dichiara inammissibili le questioni sollevate in modo generico o senza individuare la norma specifica impugnata, e manifestamente infondate quelle su alcuni articoli del decreto. L’impianto dell’IRAP è confermato compatibile con gli artt. 3, 53 e 76 Cost.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 446/1997 ha istituito l’IRAP, imposta regionale sulle attività produttive. Più Commissioni tributarie (Milano, Firenze, Treviso, Isernia) avevano sollevato numerose questioni contestando il decreto di delega (l. n. 662/1996) e il decreto stesso per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 Cost., lamentando in particolare: mancata distinzione tra lavoratori autonomi e imprenditori, indeducibilità dei costi per dipendenti e collaboratori, disparità di trattamento rispetto ai dipendenti.
La questione di legittimità costituzionale
Numerosi giudizi (r.o. 495, 496, 497, 498/2001 e altri) investivano gli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 36, 45 del d.lgs. n. 446/1997 e l’art. 3, commi 143 e 144, della legge n. 662/1996. I parametri invocati includevano artt. 3, 23, 35, 53, 76, 77 Cost. Le censure erano in larga parte identiche o sovrapponibili.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e adotta una pronuncia articolata: (1) dichiara inammissibile la questione sul decreto ministeriale del 1998 (atto non legislativo, non impugnabile in via incidentale); (2) dichiara inammissibili le questioni formulate genericamente sul “decreto legislativo n. 446” senza individuare specifiche disposizioni; (3) dichiara inammissibili le questioni su singoli articoli per insufficiente motivazione sulla rilevanza; (4) dichiara manifestamente infondate le questioni sugli artt. 2, 3, 4, 8 e 11 del d.lgs. n. 446/1997 per il loro contrasto con artt. 3, 53 e 76 Cost.
Il principio
Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale richiede che l’atto impugnato sia una norma di legge (o atto avente forza di legge): i decreti ministeriali non vi rientrano. Inoltre, l’impugnazione del “decreto nel suo complesso” senza individuazione delle specifiche disposizioni è inammissibile per genericita.
Domande e risposte
Può un decreto ministeriale essere dichiarato incostituzionale in via incidentale?
No: il giudizio incidentale di costituzionalità può avere ad oggetto solo leggi e atti aventi forza di legge. I decreti ministeriali possono essere disapplicati dal giudice per contrarietà alla legge, non impugnati in via costituzionale.
L’IRAP viola il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.)?
La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate sul nucleo degli artt. 2-11 del d.lgs. n. 446/1997: l’impianto dell’IRAP è stato ritenuto coerente con il principio della capacità contributiva, che non impone la deducibilità di tutti i costi.
L’IRAP differenzia in modo irragionevole lavoratori autonomi e imprenditori?
La Corte ha respinto questa censura: la distinzione normativa tra le due categorie risponde a criteri oggettivi connessi all’organizzazione produttiva e non è manifestamente irrazionale rispetto al presupposto impositivo dell’IRAP.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva e progressività del sistema tributario
- Art. 23 della Costituzione — Riserva di legge in materia tributaria
- Art. 76 della Costituzione — Principi e criteri direttivi della delegazione legislativa
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