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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 26 della legge n. 153/1969 in materia di pensione sociale: il limite reddituale che esclude la pensione non deve differenziarsi per l’ultrasessantacinquenne divenuto invalido se ha un reddito individuale, a differenza del caso – già deciso con sentenza n. 88/1992 – del cumulo con il reddito del coniuge.
Di cosa si tratta
La pensione sociale spetta a chi, superati i sessantacinque anni, abbia un reddito inferiore alla soglia di legge. Con la sentenza n. 88/1992 la Corte aveva già dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non differenziava il limite reddituale per l’ultrasessantacinquenne invalido nel calcolo del reddito coniugale. Il Tribunale di Pisa chiedeva una nuova pronuncia per il caso del reddito individuale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pisa impugnava l’art. 26, l. n. 153/1969 in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo che le stesse ragioni della sentenza n. 88/1992 valessero a fortiori per chi è sia anziano che invalido e ha reddito solo individuale: la parificazione al soggetto sano sarebbe arbitraria e lesiva del diritto alla previdenza.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. La Corte ritiene che la sentenza n. 88/1992 riguardasse il cumulo coniugale, fattispecie diversa dal reddito individuale. Nel caso di reddito individuale la soglia di legge è già parametrata all’individuo senza necessità di differenziazione: il principio di proporzionalità non impone di abbassare ulteriormente la soglia per l’invalido, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore nella materia previdenziale.
Il principio
L’estensione di una pronuncia additiva in materia previdenziale richiede che la situazione de qua sia strutturalmente analoga a quella già decisa: la diversità tra cumulo di redditi coniugali e reddito individuale rende non automaticamente trasponibili i precedenti.
Domande e risposte
Chi ha diritto alla pensione sociale?
Il cittadino italiano che abbia compiuto sessantacinque anni e non disponga di redditi superiori alla soglia di legge (o non usufruisca di altra pensione); è una prestazione assistenziale a carico della previdenza pubblica.
Perché la sentenza n. 88/1992 non si applicava al caso in esame?
Quella sentenza riguardava la soglia calcolata sommando il reddito dell’invalido e quello del coniuge: in quel caso il cumulo coniugale gonfiava artificialmente il reddito “computato” dell’invalido. Nel caso del reddito individuale tale distorsione non opera.
Il legislatore è libero di fissare le soglie reddituali per le prestazioni sociali?
Sì, entro i limiti della ragionevolezza e del rispetto del nucleo essenziale del diritto: non ogni differenziazione tra categorie di bisognosi è irrazionale, specie quando le differenze strutturali tra le situazioni la giustificano.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina previdenziale
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza e all’assistenza sociale
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