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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 15 della legge n. 47/1948 sulla stampa, che punisce le pubblicazioni idonee a turbare il comune sentimento della morale. La norma è già stata scrutinata con la sentenza n. 293/2000, che ne ha confermato la compatibilità costituzionale interpretandola alla luce del valore della dignità umana.

Di cosa si tratta

L’art. 15 della legge sulla stampa estende le norme penali sulle pubblicazioni oscene alle stampe che descrivono avvenimenti in modo da turbare il comune sentimento della morale. Il Tribunale di Lucca era investito di un processo per affissione di manifesti raffiguranti feti umani usati in una campagna anti-aborto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Lucca sollevava questione in riferimento agli artt. 21, sesto comma, e 25, secondo comma, Cost., lamentando: (a) violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale, per l’indeterminatezza del concetto di “turbamento del comune sentimento della morale”; (b) eccesso rispetto al limite costituzionale del “buon costume”, che è concetto più ristretto.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. La Corte richiama la sentenza n. 293/2000 che aveva già esaminato la stessa norma su rimessione della Cassazione: la locuzione “turbare il comune sentimento della morale” è interpretata come tutela della dignità umana (art. 2 Cost.), valore che dà certezza al precetto. L’ordinanza non prospetta profili nuovi.

Il principio

L’art. 15 della legge sulla stampa non viola il principio di determinatezza né il limite del “buon costume”: il riferimento al “comune sentimento della morale” va letto come tutela del nucleo minimo di rispetto della dignità umana, che è valore costituzionale preciso e dotato di forza cogente.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra “buon costume” (art. 21, comma 6, Cost.) e “comune sentimento della morale” (art. 15 legge stampa)?

La Corte li fa convergere sul valore costituzionale della dignità umana: la norma ordinaria non eccede il limite costituzionale perché è ancorata a quel nucleo minimo comune.

Il principio di determinatezza può essere soddisfatto tramite interpretazione giurisprudenziale?

Sì, la Corte riconosce che concetti elastici possono essere precisati per via interpretativa, a condizione che il valore tutelato sia identificabile: qui lo è attraverso il riferimento alla dignità della persona.

L’affissione di immagini di feti rientra nell’ambito della norma?

La questione di merito spettava al giudice ordinario. La Corte si è pronunciata solo sulla legittimità costituzionale della norma, confermandone la compatibilità con la Costituzione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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