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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. delle opinioni espresse dall’on. Tiziana Parenti nei confronti di Antonio Di Pietro. La Corte accerta l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per procedere alla risoluzione del conflitto.

Di cosa si tratta

Nei procedimenti penali per diffamazione a carico di parlamentari, la Camera può deliberare che i fatti contestati rientrano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, rendendo le opinioni insindacabili. In questo caso la Camera aveva adottato tale delibera riguardo alle dichiarazioni dell’on. Parenti nei confronti del dott. Di Pietro; il Tribunale di Roma, non potendosi decidere autonomamente, ha sollevato conflitto di attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione del 20 febbraio 2001 (doc. IV-quater n. 169) che dichiarava insindacabili le opinioni espresse dalla deputata Parenti, ritenendo che non vi fosse nesso funzionale con l’attività parlamentare.

La decisione della Corte

Con questa ordinanza la Corte si limita alla fase preliminare di delibazione dell’ammissibilità: accerta che sussistono sia il requisito soggettivo (entrambi i soggetti sono “poteri dello Stato” competenti a dichiarare definitivamente la propria volontà) sia quello oggettivo (il Tribunale lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite). Il conflitto è quindi ammissibile e si procede alla notifica alla Camera.

Il principio

Nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, la Corte valuta esclusivamente l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, senza pronunciarsi nel merito: è sufficiente che esista la “materia di un conflitto” la cui risoluzione competa alla Corte.

Domande e risposte

Cosa distingue l’ammissibilità dalla decisione nel merito del conflitto di attribuzioni?

Nell’ammissibilità la Corte verifica solo l’esistenza dei requisiti formali (chi sono le parti e che cosa lamentano); nel merito decide se la delibera della Camera abbia effettivamente leso le attribuzioni dell’autorità giudiziaria.

Quando sussiste il requisito “soggettivo” nel conflitto tra poteri?

Quando entrambe le parti sono organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono: il Tribunale lo è nell’esercizio della funzione giurisdizionale indipendente; la Camera lo è nell’esercizio della sua autonomia costituzionale.

Qual è il presupposto dell’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

L’esistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l’esercizio delle funzioni parlamentari; in assenza di tale nesso, la delibera della Camera può essere censurata dalla Corte come menomazione delle attribuzioni giudiziarie.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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