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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 74 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in materia di incompatibilità e limitazioni all’esercizio della professione notarile. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Savona aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge notarile, che prevede limitazioni e incompatibilità all’esercizio della professione notarile, contestando la compatibilità con il principio di uguaglianza rispetto ad altre professioni non soggette a vincoli analoghi.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), in materia di incompatibilità e limitazioni all’esercizio della professione notarile. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Savona.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: le limitazioni all’esercizio della professione notarile trovano una ragionevole giustificazione nella natura pubblicistica della funzione notarile e nella necessità di garantire l’imparzialità e l’indipendenza del notaio, con ciò escludendo la violazione del principio di uguaglianza.
Il principio
Le limitazioni all’esercizio della professione notarile sono costituzionalmente legittime: la natura pubblicistica della funzione notarile giustifica vincoli di incompatibilità più stringenti rispetto ad altre professioni, senza violare il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Qual è la natura della funzione notarile?
Il notaio è un pubblico ufficiale che esercita una professione liberale: autentica atti, attesta fatti e conferisce certezza pubblica ai negozi giuridici privati. Questa duplice natura giustifica requisiti di indipendenza particolarmente rigorosi.
Cosa prevedeva l’art. 20 della legge notarile del 1913?
La norma elencava le incompatibilità con l’esercizio della professione notarile (come cariche pubbliche, attività commerciali o imprenditoriali), a tutela dell’imparzialità del notaio.
Il principio di uguaglianza impone lo stesso regime per tutte le professioni?
No: l’art. 3 Cost. consente differenziazioni ragionevoli. Per il notaio, la funzione pubblica che svolge giustifica vincoli più rigorosi rispetto a liberi professionisti privi di tale veste pubblicistica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — parametro della questione di legittimità costituzionale
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