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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 75 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in materia di ammissione al passivo e privilegi dei crediti dei lavoratori. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 98 e 99 della legge fallimentare in materia di ammissione al passivo e graduazione dei crediti, contestando la compatibilità con il principio del giusto processo e la tutela dei diritti processuali dei creditori nelle procedure concorsuali.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è artt. 98 e 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) in materia di ammissione al passivo e privilegi dei crediti dei lavoratori. Il parametro costituzionale invocato è il art. 111 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Milano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: la disciplina dell’ammissione al passivo fallimentare, pur caratterizzata da peculiarità rispetto al processo ordinario, garantisce adeguate forme di tutela processuale ai creditori ed è ragionevolmente strutturata dal legislatore nell’ambito della procedura concorsuale.

Il principio

La disciplina processuale dell’ammissione al passivo fallimentare è costituzionalmente legittima: le peculiarità della procedura concorsuale giustificano un regime processuale differenziato rispetto all’ordinario processo civile, senza violare il principio del giusto processo.

Domande e risposte

Cosa si intende per ‘ammissione al passivo’ nel fallimento?

L’ammissione al passivo è la procedura con cui i creditori del fallito presentano le proprie pretese al curatore fallimentare per ottenere il riconoscimento del proprio credito e la partecipazione al riparto dell’attivo.

Cosa prevedevano gli artt. 98 e 99 della legge fallimentare?

Disciplinavano le impugnazioni avverso le decisioni del giudice delegato in materia di ammissione al passivo, stabilendo termini e modalità del procedimento di verifica dei crediti.

Il processo fallimentare deve rispettare le stesse garanzie del processo civile ordinario?

Non necessariamente in modo identico: il processo fallimentare ha caratteristiche proprie legate alla natura concorsuale e alla tutela di tutti i creditori; la Corte ha confermato che differenziazioni ragionevoli sono compatibili con il giusto processo ex art. 111 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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