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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 72 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Di cosa si tratta
Quattro giudici avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della legge regionale ligure che disciplinava l’estinzione delle gestioni liquidatorie sanitarie istituite per la transizione al sistema delle ASL, contestando il riparto di competenze con lo Stato e la tutela dei creditori.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo sanitario). Il parametro costituzionale invocato è il art. 117 della Costituzione, art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di La Spezia, Tribunale di Milano, Tribunale di Genova, Corte di appello di Genova.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti a tutti i giudici rimettenti per sopravvenuta modifica normativa: la normativa statale e regionale di riferimento era stata modificata nel corso del giudizio, rendendo necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della persistenza del dubbio di costituzionalità.
Il principio
Quando intervenzioni normative successive alle ordinanze di rimessione modificano il quadro legislativo in modo significativo, la Corte restituisce gli atti ai giudici a quibus per una rivalutazione della rilevanza, evitando pronunce su norme di incerto vigore.
Domande e risposte
Cosa sono le gestioni liquidatorie sanitarie?
Erano strutture transitorie create per gestire i debiti e i residui patrimoniali delle ex Unità Sanitarie Locali durante la riforma sanitaria degli anni ’90, in attesa della loro estinzione definitiva.
Perché la Regione Liguria era intervenuta con una legge specifica?
La regione aveva legiferato per definire le modalità di estinzione delle gestioni liquidatorie e il trattamento dei creditori rimasti insoddisfatti, materia che si intersecava con la competenza statale.
Cosa accade ai creditori dopo la restituzione degli atti?
Il giudizio principale riprende; i creditori devono attendere una nuova valutazione del giudice rimettente, che deciderà se sollevare nuovamente la questione o decidere nel merito con la normativa sopravvenuta.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni — parametro principale della questione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — parametro addizionale
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