Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte riunisce tre giudizi e dichiara manifestamente infondate le questioni sulla rinnovazione del dibattimento dopo il mutamento del giudice. L’obbligo di ripetere l’esame dei testi quando ciò sia possibile e richiesto da una parte è conforme alla Costituzione: principio già affermato con le ordinanze n. 399 e 431 del 2001.
Di cosa si tratta
Quando nel corso di un dibattimento cambia la composizione del collegio giudicante (o la persona del giudice monocratico), l’art. 525 comma 2 c.p.p. impone la rinnovazione del dibattimento. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno interpretato questa norma nel senso che le testimonianze già assunte davanti al precedente giudice devono essere ripetute, se possibile e richiesto dalle parti. Tre rimettenti contestavano questa interpretazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Palmi, la Corte di appello di Venezia e il Tribunale di Tortona sollevavano, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97, 101 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 238, 511, 511-bis, 514 e 525 c.p.p. nella parte in cui impongono la rinnovazione dell’esame dei testi, lamentando irragionevole dilazione dei tempi processuali.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni, richiamando le ordinanze n. 399 e n. 431 del 2001 con cui aveva già deciso questioni sostanzialmente identiche. Non vi sono argomenti nuovi che giustifichino un diverso esito.
Il principio
Il principio di immutabilità del giudice — che fonda la rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudicante — risponde ai canoni dell’oralità, dell’immediatezza e della centralità del dibattimento sanciti dall’art. 111 Cost. L’obbligo di risentire i testi già esaminati dal precedente giudice, quando ciò sia tecnicamente possibile e richiesto da una parte, è costituzionalmente corretto.
Domande e risposte
Cosa accade praticamente quando cambia il giudice a metà dibattimento?
Ai sensi dell’art. 525 comma 2 c.p.p. il dibattimento deve essere rinnovato. Ciò significa che le udienze già svolte davanti al precedente giudice sono inutilizzabili per la decisione. I testimoni già sentiti devono essere riconvocati e riascoltati dal nuovo giudice (o dal collegio nella nuova composizione) se una delle parti ne fa richiesta e ciò è tecnicamente possibile.
Perché i rimettenti ritenevano la norma irragionevole?
I rimettenti sostenevano che l’obbligo di ripetere tutte le prove orali già assunte causasse inutili lungaggini processuali, particolarmente nei processi complessi con molti testimoni. Ritenevano che le dichiarazioni assunte nel contraddittorio del precedente giudice dovessero poter essere utilizzate mediante semplice lettura, come avviene per le prove assunte in altro procedimento.
Qual è il collegamento con la riforma dell’art. 111 Cost.?
La legge cost. n. 2/1999 ha costituzionalizzato il principio del contraddittorio nella formazione della prova: ogni prova deve formarsi nel contraddittorio davanti al giudice che decide. La rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice è l’applicazione processuale di questo principio, anche se ne comporta inevitabilmente un allungamento dei tempi.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio, norma cardine
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.