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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 65 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di personale e organizzazione degli uffici. L’esito è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di organizzazione del personale regionale, sostenendo la violazione delle competenze statali in materia di ordinamento degli uffici.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di personale e organizzazione degli uffici. Il parametro costituzionale invocato è il art. 127 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso: dopo la proposizione dell’impugnazione, la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato o abrogato le disposizioni contestate, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia nel merito.
Il principio
Il ricorso statale in via principale diventa improcedibile quando, nelle more del giudizio, la Regione modifica o abroga le disposizioni impugnate, eliminando l’interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Cos’è il ricorso in via principale davanti alla Corte Costituzionale?
È lo strumento con cui lo Stato (o una Regione) impugna direttamente una legge regionale (o statale) per conflitto di competenza, senza attendere un giudizio a quo.
Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?
La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato le disposizioni impugnate nel corso del giudizio, eliminando la materia del contendere e rendendo inutile una pronuncia della Corte.
Quali conseguenze ha l’improcedibilità per il ricorrente?
Lo Stato non ottiene alcuna pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale delle norme originariamente impugnate; il giudizio si chiude senza effetti sulla normativa regionale vigente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni — parametro della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.