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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’incompatibilità del giudice che ha rigettato una richiesta di patteggiamento. La medesima questione sollevata dallo stesso rimettente era già stata dichiarata inammissibile con ordinanza n. 108/2001, in quanto diretta a censurare una precedente decisione di accoglimento della Corte.

Di cosa si tratta

La sentenza n. 186/1992 della Corte aveva aggiunto una causa di incompatibilità: il giudice che ha rigettato la richiesta di applicazione della pena concordata (patteggiamento) negli atti preliminari al dibattimento non può poi giudicare l’imputato nel merito. Il Tribunale di Verona (Soave) contestava questo regime, ritenendolo superato dalla più recente giurisprudenza costituzionale sulla unitarietà della fase processuale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, sollevava, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2 c.p.p. come integrato dalla sentenza n. 186/1992, nella parte in cui prevede l’incompatibilità del giudice che in fase pre-dibattimentale abbia rigettato la richiesta di patteggiamento.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile. La Corte constata che con ordinanza n. 108/2001, successiva all’ordinanza di rimessione, identica questione sollevata dallo stesso rimettente era già stata dichiarata inammissibile perché diretta a censurare una precedente decisione di accoglimento della Corte (la sentenza n. 186/1992). Non vi è motivo di decisione diversa.

Il principio

Una questione di legittimità costituzionale diretta a censurare una precedente sentenza additiva della Corte — ossia che chiede di eliminare una causa di incompatibilità introdotta dalla stessa Corte — è inammissibile. La correzione di una pronuncia precedente spetta alla Corte stessa attraverso il suo iter decisionale ordinario, non attraverso questioni incidentali finalizzate a sovvertirla.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la sentenza n. 186/1992?

La sentenza aveva dichiarato incostituzionale l’art. 34 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l’incompatibilità del giudice che negli atti preliminari al dibattimento avesse rigettato la richiesta di patteggiamento. Aveva quindi aggiunto per via additiva questa causa di incompatibilità, in analogia con altre situazioni in cui il giudice aveva espresso valutazioni anticipatorie di merito.

Perché il rimettente riteneva superata la sentenza del 1992?

Il Tribunale di Verona richiamava le ordinanze n. 232 e 443 del 1999, in cui la Corte aveva affermato che l’imparzialità del giudice non è intaccata da valutazioni compiute all’interno della medesima fase processuale e che l’incompatibilità non può derivare dal mero compimento di atti tipici della fase di cui il giudice è investito. Il rimettente ne deduceva un overruling implicito della sentenza n. 186/1992.

Il giudice incompatibile che cosa deve fare?

Il giudice che si trova nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 34 comma 2 c.p.p. come integrato dalla sentenza n. 186/1992 deve astenersi ai sensi dell’art. 36 comma 1 lett. g) c.p.p. Il processo dovrà quindi essere assegnato a un diverso giudice.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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