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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione della legge venatoria della Regione Lombardia. Dopo il deposito dell’atto di rinuncia al ricorso da parte dell’Avvocatura dello Stato e l’accettazione della Regione, il processo si estingue ai sensi dell’art. 27 ultimo comma delle norme integrative.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge regionale lombarda n. 26/1993 (attività venatoria) come modificata nel 1999, ritenendole lesive dei principi della legge quadro nazionale n. 157/1992. Il ricorso riguardava in particolare norme sugli impianti per il censimento della fauna migratoria, sul calendario venatorio e sui divieti di caccia nei valichi montani.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale di tre commi dell’art. 1 della delibera legislativa lombarda, riapprovata il 28 luglio 1999, in riferimento agli artt. 4 e 21 della legge n. 157/1992 e ai principi enunciati dalle sentenze della Corte n. 168 e n. 169 del 1999. Le censure riguardavano la cattura di uccelli a scopo di studio, le deroghe comunitarie al calendario venatorio e i valichi montani.

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. In data 11 luglio 2001 e 15 gennaio 2002 l’Avvocatura generale dello Stato aveva depositato atti di rinuncia a tutti i motivi di ricorso. La Regione Lombardia aveva accettato la rinuncia in data 25 gennaio 2002. Ai sensi dell’art. 27 ultimo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia seguita dall’accettazione produce l’effetto di estinguere il processo.

Il principio

Nei giudizi in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente produce l’effetto estintivo del processo senza che la Corte debba esaminare il merito delle censure. È una manifestazione del principio dispositivo che opera anche nel giudizio costituzionale principale.

Domande e risposte

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

Dalla pronuncia non emergono le ragioni della rinuncia. In genere la rinuncia a un ricorso in via principale avviene quando la norma impugnata è stata modificata nel frattempo o il Governo ritiene superata la questione per altre ragioni (accordi politici, modifiche normative, nuovi orientamenti). Nel caso specifico l’atto di rinuncia è progressivo: dapprima due motivi, poi l’intero ricorso.

Cosa differenzia il giudizio in via principale da quello incidentale?

Il giudizio in via principale è instaurato direttamente dallo Stato o da una Regione che impugna una legge ritenuta incostituzionale, senza dover attendere un processo ordinario. Il giudizio incidentale sorge invece nel corso di un processo quando una parte o il giudice solleva la questione di legittimità. Solo nel giudizio principale operano istituti processuali come la rinuncia con effetto estintivo.

La Regione poteva non accettare la rinuncia?

Sì. L’effetto estintivo si produce solo se la rinuncia è seguita dall’accettazione della controparte. Se la Regione non avesse accettato, il processo sarebbe continuato. In questo caso la Regione Lombardia ha accettato, esprimendo la propria acquiescenza alla conclusione del giudizio senza decisione nel merito.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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