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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 61 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente more uxorio succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune. L’esito è la dichiarazione di manifesta inammissibilità.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 392/1978, che disciplina la successione nel contratto di locazione, nella parte in cui non prevede che il convivente more uxorio succeda al conduttore anche senza figli comuni. Il giudice rimettente rilevava che, nella coscienza sociale, la posizione del convivente potrebbe essere equiparata a quella del coniuge.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui non prevede che, in caso di separazione personale, il convivente more uxorio succeda al conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole comune. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per carente e generica descrizione della fattispecie concreta: il giudice a quo non ha specificato il rapporto tra le domande delle parti né le ragioni della domanda di successione nel contratto, lasciando irrisolto se la rilevanza della questione fosse effettiva.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non descrive con sufficiente precisione la fattispecie concreta e non chiarisce la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Domande e risposte

Cosa prevedeva l’art. 6 della legge n. 392/1978 sulla successione nella locazione?

L’art. 6 consentiva la successione nel contratto di locazione a specifiche categorie (coniuge, figli, parenti conviventi), ma non al convivente more uxorio privo di prole comune con il conduttore.

Per quale motivo la Corte ha dichiarato inammissibile la questione?

Il Tribunale di Roma non aveva descritto con precisione la fattispecie, né chiarito il rapporto tra le domande delle parti, rendendo impossibile verificare la reale rilevanza della questione nel giudizio in corso.

Cosa significa ‘manifesta inammissibilità’ di una questione di legittimità costituzionale?

Significa che la questione non è ricevibile per ragioni procedurali evidenti — in questo caso, la difettosa motivazione sull’ordinanza di rimessione — senza che la Corte entri nel merito della compatibilità costituzionale della norma.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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