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La Corte dichiara inammissibile la questione del Tribunale di Napoli sul giudizio abbreviato. La richiesta di applicare in dibattimento la riduzione di pena quando il GIP ha ingiustificatamente rigettato il rito abbreviato condizionato è incongrua rispetto alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 479/1999, che ha radicalmente mutato le condizioni di ammissibilità del rito.
Di cosa si tratta
Il giudizio abbreviato consente all’imputato di ottenere una riduzione di pena di un terzo se rinuncia al dibattimento. Quando la richiesta di rito è subordinata a un’integrazione probatoria (art. 438 comma 5 c.p.p.), il GIP può rigettarla ritenendo la prova non necessaria. La questione era se il giudice del dibattimento potesse poi applicare ugualmente la riduzione se riteneva ingiustificato quel rigetto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Napoli sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 c.p.p. nella parte in cui non prevedono il potere del giudice del dibattimento di applicare la riduzione ex art. 442 c.p.p. quando ritenga ingiustificato il rigetto da parte del GIP della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a integrazione probatoria.
La decisione della Corte
La questione è inammissibile. Il rimettente, muovendo dall’analogo del precedente della sentenza n. 23/1992, propone una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina: la legge n. 479/1999 ha abbandonato il parametro della «definibilità allo stato degli atti» e il GIP verifica ora solo la necessità della prova e la sua compatibilità con l’economia processuale. Il riesame di questa valutazione non deve essere collocato necessariamente «in esito al dibattimento».
Il principio
Il mutamento della disciplina del giudizio abbreviato operato dalla legge n. 479/1999 è così radicale da rendere inapplicabile la soluzione elaborata dalla Corte con la sentenza n. 23/1992 (relativa alla vecchia disciplina). Il rimettente che intenda adeguare il rimedio costituzionale alle nuove norme deve prospettare una soluzione coerente con il sistema vigente, non limitarsi a riproporre acriticamente un modello ormai superato.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato la legge n. 479/1999 sul giudizio abbreviato?
La riforma ha eliminato la necessità del consenso del pubblico ministero: il rito si installa sulla base della sola richiesta dell’imputato. Ha introdotto la possibilità di subordinare la richiesta a un’integrazione probatoria ritenuta necessaria. Ha attribuito al GIP il potere di assumere d’ufficio elementi necessari per la decisione. Il parametro non è più la definibilità allo stato degli atti, ma la necessità della prova.
Qual era la soluzione della sentenza n. 23/1992?
Con la vecchia disciplina — in cui il GIP poteva bloccare il rito con una valutazione di non definibilità allo stato degli atti — la Corte aveva attribuito al giudice del dibattimento il potere di sindacare ex post quella valutazione e, se ritenuta ingiustificata, di applicare ugualmente la riduzione di pena. La nuova disciplina ha reso obsoleto questo meccanismo.
L’imputato rimane senza tutela?
No. Il rimettente non ha considerato che nella nuova disciplina il riesame della valutazione del GIP sulla necessità dell’integrazione probatoria può trovare sedi e strumenti diversi dal dibattimento. La Corte non esclude la possibilità di un intervento correttivo, ma pretende che sia prospettato un rimedio congruo rispetto al sistema vigente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.