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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 663-bis c.p. relativo all’esercizio abusivo dell’attività giornalistica, convertito in illecito amministrativo. Il giudice rimettente non ha descritto in modo sufficiente la fattispecie concreta.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. 507/1999 aveva depenalizzato l’art. 663-bis c.p., che puniva l’esercizio abusivo dell’attività giornalistica (in combinazione con le norme sull’ordinamento professionale dei giornalisti), trasformandolo da reato in illecito amministrativo. Il Giudice di pace di Pistoia, nel corso di un giudizio di opposizione a un’ordinanza-ingiunzione, dubitava della legittimità di tale disciplina.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Pistoia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 663-bis del codice penale, come modificato dall’art. 47 del d.lgs. 31 dicembre 1999, n. 507, in riferimento agli artt. 3, 4, 18 e 21 della Costituzione, in quanto richiamato dal combinato disposto degli artt. 5 della legge n. 47/1948 e 45 della legge n. 69/1963.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Il giudice rimettente non ha descritto in modo compiuto la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi a un fugace accenno all’oggetto della violazione amministrativa contestata. Ciò non permette di valutare la rilevanza della questione.
Il principio
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata senza una descrizione adeguata della fattispecie concreta del giudizio a quo, che non consente alla Corte di verificare se la norma impugnata sia effettivamente applicabile nel procedimento principale.
Domande e risposte
Cosa è la depenalizzazione del 1999?
Il d.lgs. 507/1999 ha trasformato in illeciti amministrativi numerosi reati minori, compresi quelli riguardanti l’esercizio abusivo di professioni. La pena detentiva o pecuniaria penale è stata sostituita da una sanzione amministrativa.
Cosa vieta l’art. 663-bis c.p.?
L’art. 663-bis c.p. prevedeva (e nella versione depenalizzata, ora l’illecito amministrativo corrispondente prevede) la sanzione per chi esercita l’attività giornalistica senza essere iscritto all’ordine professionale.
Il requisito dell’iscrizione all’ordine dei giornalisti è costituzionalmente legittimo?
La Corte ha in più occasioni ritenuto che l’art. 2 della legge n. 69/1963, che istituisce l’obbligo di iscrizione all’ordine, non contrasti con la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., nei limiti in cui l’obbligo riguarda l’esercizio professionale abituale e non la semplice espressione di opinioni.
Norme collegate
- Art. 21 della Costituzione — Libertà di manifestazione del pensiero e stampa
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