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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, terzo comma, c.p.c. nella parte in cui prevede la «condanna» della parte che ha proposto ricusazione inammissibile o rigettata, anziché una semplice «ammenda». Rigetta le ulteriori censure sulla competenza a decidere la ricusazione e sull’inimpugnabilità dell’ordinanza.
Di cosa si tratta
Due Corti d’appello (Perugia e Roma) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla disciplina processuale civile della ricusazione del giudice. In particolare, contestavano: che la ricusazione fosse decisa dallo stesso collegio cui appartiene il giudice ricusato (art. 53 c.p.c.); che l’ordinanza di rigetto non fosse impugnabile; e che il rigetto comportasse la «condanna» della parte o del difensore al pagamento di una pena pecuniaria.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate sono gli artt. 53, primo e secondo comma, 54, terzo comma, e 30-bis c.p.c. I parametri invocati sono gli artt. 3, 24, 104 e 111 Cost. I giudici rimettenti sono la Corte d’appello di Perugia e la Corte d’appello di Roma.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità parziale dell’art. 54, terzo comma, c.p.c.: la parola «condanna» va sostituita con «ammenda», perché la condanna implica una sanzione processuale eccedente rispetto alla finalità di deflazione del contenzioso temerario. Le altre questioni (competenza e inimpugnabilità) sono invece dichiarate non fondate o inammissibili: la competenza del medesimo collegio è conforme al sistema processuale civile e l’inimpugnabilità dell’ordinanza è coerente con la natura incidentale del procedimento.
Il principio
La sanzione per la ricusazione temeraria deve essere proporzionata: usare il termine «condanna» invece di «ammenda» altera il regime della sanzione procesuale in modo irragionevole. La regola della competenza del collegio a decidere sulla ricusazione di uno dei propri membri è invece compatibile con l’art. 111 Cost.
Domande e risposte
Cos’è la ricusazione di un giudice nel processo civile?
La ricusazione è lo strumento con cui una parte può chiedere che un giudice non partecipi alla decisione perché si trova in una delle situazioni di incompatibilità elencate dalla legge (es. interesse personale nella causa, rapporti di parentela con le parti).
Perché la «condanna» era incostituzionale?
Il termine «condanna» richiama un istituto sanzionatorio più grave rispetto all’«ammenda», con conseguenze sulla disciplina applicabile e sulla proporzionalità della sanzione. La Corte ha ritenuto che l’uso di questo termine violasse il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
Il giudice ricusato può davvero partecipare al collegio che decide sulla propria ricusazione?
Secondo la Corte sì, nell’ambito del processo civile: il codice di rito civile prevede che la ricusazione sia decisa dallo stesso collegio, e questa regola è diversa da quella del processo penale (dove decide una sezione diversa). La Corte ha ritenuto la scelta legislativa non irragionevole.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, violato dalla previsione della «condanna» invece dell’«ammenda»
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro invocato in relazione alla inimpugnabilità dell’ordinanza
- Art. 111 della Costituzione — Principio del giusto processo, parametro invocato per la disciplina della ricusazione
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