Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’indennità di avviamento dovuta al conduttore commerciale anche in caso di destinazione meramente transitoria dell’immobile alla stessa attività. La norma si applica al diverso primo comma e non è irragionevole.
Di cosa si tratta
L’art. 34, secondo comma, della legge sull’equo canone (l. 392/1978) attribuisce al conduttore di un locale commerciale il diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento quando, dopo il rilascio, il locatore destina l’immobile alla stessa attività o ad attività affini entro un anno. Il Tribunale di Trapani dubitava che la norma fosse irragionevole nella parte in cui non esclude l’indennità quando tale destinazione è puramente temporanea.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude il diritto all’indennità di avviamento quando la destinazione dell’immobile ad attività identica o affine sia meramente occasionale e transitoria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. La giurisprudenza di legittimità richiamata dal rimettente riguarda il diverso primo comma dell’art. 34, mentre il secondo comma non è stato mai interpretato nel senso indicato. La questione è quindi fondata su un presupposto erroneo circa la portata del diritto vivente.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale basata su un’interpretazione erronea della norma impugnata, che confonde il campo di applicazione del primo e del secondo comma della stessa disposizione, è manifestamente infondata.
Domande e risposte
Quando spetta l’indennità di avviamento al conduttore commerciale?
Secondo l’art. 34, primo comma, l. 392/1978, l’indennità spetta alla cessazione del contratto per volontà del locatore, salvo i casi di inadempimento del conduttore. Il secondo comma prevede una maggiorazione se il locatore, entro un anno, destina l’immobile alla stessa attività del conduttore uscente.
Perché la questione era infondata secondo la Corte?
Perché la giurisprudenza richiamata dal rimettente riguardava il primo comma dell’art. 34, non il secondo. Il secondo comma non era mai stato interpretato nel senso che la temporaneità della destinazione non escluda l’indennità, quindi non esisteva il «diritto vivente» su cui si fondava la questione.
Cosa si intende per attività «affine»?
Per attività affine si intende un’attività che appartiene allo stesso settore merceologico o che si pone in concorrenza con quella svolta dal conduttore uscente, così da potere in astratto trarre vantaggio dall’avviamento commerciale da questi creato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina delle locazioni commerciali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.