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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 195, comma 4, c.p.p. (divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali di polizia giudiziaria) rispetto all’art. 3 Cost.; dichiara invece manifestamente inammissibile la questione in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., rilevando che i rimettenti non avevano esaminato possibili interpretazioni costituzionalmente orientate della norma.

Di cosa si tratta

L’art. 195, comma 4, del codice di procedura penale — modificato dalla legge n. 63 del 2001 che ha attuato la riforma dell’art. 111 Cost. sul giusto processo — vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di testimoniare sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni durante le indagini. Diversi tribunali avevano dubitato della legittimità di questo divieto, sostenendo che crea un’irragionevole disparità rispetto agli altri testimoni indiretti.

La questione di legittimità costituzionale

I Tribunali di Palmi, Roma, la Corte d’assise di Messina e il Tribunale di Siracusa avevano sollevato questione di legittimità dell’art. 195, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Lamentavano la disparità di trattamento tra polizia giudiziaria — per la quale vige il divieto — e altri soggetti ammessi a testimoniare indirettamente.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost., ritenendo che il diverso trattamento della polizia giudiziaria rispetto agli altri testimoni sia giustificato dalla peculiare posizione istituzionale degli agenti in fase di indagini. Dichiara invece manifestamente inammissibili le questioni proposte in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. dai Tribunali di Palmi e Roma (che non avevano sperimentato un’interpretazione alternativa) e tutte le questioni sollevate dal Tribunale di Siracusa (il cui rimettente, avendo già acquisito la testimonianza dell’ufficiale, non si trovava più nelle condizioni di applicare la norma censurata).

Il principio

Il divieto di testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, previsto dall’art. 195, comma 4, c.p.p., non contrasta con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., poiché la peculiare posizione istituzionale della polizia giudiziaria giustifica una disciplina differenziata rispetto agli altri testimoni indiretti.

Domande e risposte

Perché la legge vieta alla polizia di testimoniare sulle dichiarazioni raccolte?

La riforma del «giusto processo» (l. cost. n. 2/1999 e legge n. 63/2001) ha privilegiato la formazione della prova in contraddittorio in dibattimento. Consentire alla polizia di riferire in udienza ciò che il teste aveva detto durante le indagini aggirate questo principio, sostituendo la deposizione diretta del teste con il racconto dell’agente investigatore.

Cosa si intende per manifesta inammissibilità della questione?

La Corte non esamina il merito quando risulta evidente un difetto procedurale: ad esempio quando il rimettente non ha tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata, o quando la norma non è più rilevante nel caso concreto (come nel giudizio del Tribunale di Siracusa, che aveva già assunto la testimonianza).

Quali sono gli «altri casi» in cui la testimonianza indiretta della polizia è ammessa?

L’art. 195, comma 4, c.p.p. fa salve le situazioni diverse dalle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 c.p.p. (sommarie informazioni e atti investigativi). L’attività di polizia delegata dal PM rientra in tali «altri casi» secondo l’interpretazione dominante, ragione per cui la norma non è stata ritenuta applicabile nel giudizio a quo del Tribunale di Siracusa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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