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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili alcune questioni e non fondate altre relative alle norme che disciplinano la comunicazione dei decreti camerali sui procedimenti di ablazione della potestà genitoriale. La motivazione insufficiente delle ordinanze di rimessione è alla base delle pronunce di inammissibilità.

Di cosa si tratta

Il caso riguarda la disciplina del procedimento camerale davanti al tribunale per i minorenni quando si decide di togliere o limitare la potestà genitoriale. In particolare si discuteva se il decreto del tribunale dovesse essere comunicato alle parti solo nel dispositivo oppure nella sua interezza, e se il termine di dieci giorni per il reclamo, che decorreva dalla sola comunicazione del dispositivo, garantisse adeguatamente il diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Torino e la Corte d’appello di Genova (sezioni per i minorenni) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 c.p.c. e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 c.p.c., nonché degli artt. 737, 738, 739 c.p.c. e 336 c.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 111 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibili le questioni relative al combinato disposto degli artt. 739 comma 2 e 136 c.p.c. e al combinato disposto degli artt. 739 comma 2 e 741 c.p.c., per insufficiente motivazione sulla rilevanza. Dichiara non fondate le questioni sull’art. 336, secondo comma, c.c. in riferimento agli artt. 3, 24, 30, 31 e 111 Cost., e inammissibili quelle sull’art. 336, terzo comma, c.c. Dichiara inammissibile la questione degli artt. 737, 738 e 739 c.p.c. e 336 c.c. sollevata dalla Corte di Genova.

Il principio

La tutela del contraddittorio nel procedimento camerale ablativo della potestà genitoriale è assicurata dalla possibilità per il giudice del reclamo di rimediare alle violazioni del diritto di difesa verificatesi in primo grado, senza che occorra una rimessione al primo giudice fuori dai casi espressamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Domande e risposte

Che cosa è il procedimento camerale per la potestà genitoriale?

È il procedimento con cui il tribunale per i minorenni può dichiarare la decadenza di un genitore dalla potestà o limitarla, su richiesta del pubblico ministero o di un genitore. Si svolge in camera di consiglio, secondo le regole degli artt. 737 ss. c.p.c.

Perché le questioni erano inammissibili?

I giudici rimettenti non avevano motivato in modo sufficiente la rilevanza delle questioni nel giudizio a quo, ossia non avevano spiegato in che modo la norma impugnata incidesse concretamente sulla decisione che dovevano adottare.

Cosa succede se il giudice del reclamo rileva una violazione del contraddittorio in primo grado?

Secondo la Corte, il giudice del reclamo deve adottare una nuova decisione che rispetti le regole del contraddittorio, senza necessità di rimettere la causa al primo giudice, salvo i casi tassativi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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