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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal GIP di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Previti verso un giornalista. Il ricorso era il secondo conflitto sulla stessa delibera, dopo che il precedente era già stato dichiarato improcedibile per vizio formale.

Di cosa si tratta

Il GIP di Roma procedeva nei confronti del deputato Cesare Previti per diffamazione aggravata nei confronti del giornalista David Sassoli, che aveva definito “capace di mistificare fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione”. La Camera aveva dichiarato le dichiarazioni insindacabili (ottobre 1997). Un primo conflitto era già stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 35/1999 per tardivo deposito. Il GIP aveva riproposto il conflitto.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto era tra il GIP del Tribunale di Roma (ufficio VII) e la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 22 ottobre 1997 sull’insindacabilità dell’on. Previti. Il parametro era l’art. 68, primo comma, Cost.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto: il GIP aveva già proposto un precedente conflitto sulla stessa delibera, dichiarato improcedibile con sentenza n. 35/1999. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di improcedibilità per vizio formale non consentisse la riproposizione del medesimo conflitto sulla medesima delibera: il ne bis in idem processuale copriva anche i conflitti di attribuzione.

Il principio

Un conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile per vizio formale non può essere riproposto: il principio del ne bis in idem si applica anche ai conflitti di attribuzione, precludendo una seconda impugnazione della medesima delibera parlamentare.

Domande e risposte

Cosa differenzia “improcedibilità” e “inammissibilità” nel conflitto tra poteri?

L’improcedibilità attiene a difetti formali del ricorso (es. tardivo deposito); l’inammissibilità riguarda la struttura del conflitto (es. assenza di materia). In questo caso la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso perché il primo era già stato esaminato e definito.

Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono “funzionali” ai sensi dell’art. 68?

Quando vi è un nesso tra le dichiarazioni e l’esercizio di funzioni tipicamente parlamentari (atti d’indirizzo, discorsi in aula, interpellanze): non basta che il parlamentare parli di argomenti politici.

Chi era David Sassoli nel 2002?

David Sassoli era giornalista RAI; in seguito è diventato parlamentare europeo e Presidente del Parlamento europeo (2019-2022).

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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