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La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal GIP di Roma contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Previti verso un giornalista. Il ricorso era il secondo conflitto sulla stessa delibera, dopo che il precedente era già stato dichiarato improcedibile per vizio formale.
Di cosa si tratta
Il GIP di Roma procedeva nei confronti del deputato Cesare Previti per diffamazione aggravata nei confronti del giornalista David Sassoli, che aveva definito “capace di mistificare fatti notori per scarsa professionalità o per opportunità di disinformazione”. La Camera aveva dichiarato le dichiarazioni insindacabili (ottobre 1997). Un primo conflitto era già stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 35/1999 per tardivo deposito. Il GIP aveva riproposto il conflitto.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto era tra il GIP del Tribunale di Roma (ufficio VII) e la Camera dei deputati, in relazione alla delibera del 22 ottobre 1997 sull’insindacabilità dell’on. Previti. Il parametro era l’art. 68, primo comma, Cost.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto: il GIP aveva già proposto un precedente conflitto sulla stessa delibera, dichiarato improcedibile con sentenza n. 35/1999. La Corte ha ritenuto che la dichiarazione di improcedibilità per vizio formale non consentisse la riproposizione del medesimo conflitto sulla medesima delibera: il ne bis in idem processuale copriva anche i conflitti di attribuzione.
Il principio
Un conflitto di attribuzione già dichiarato improcedibile per vizio formale non può essere riproposto: il principio del ne bis in idem si applica anche ai conflitti di attribuzione, precludendo una seconda impugnazione della medesima delibera parlamentare.
Domande e risposte
Cosa differenzia “improcedibilità” e “inammissibilità” nel conflitto tra poteri?
L’improcedibilità attiene a difetti formali del ricorso (es. tardivo deposito); l’inammissibilità riguarda la struttura del conflitto (es. assenza di materia). In questo caso la Corte ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso perché il primo era già stato esaminato e definito.
Quando le dichiarazioni di un parlamentare sono “funzionali” ai sensi dell’art. 68?
Quando vi è un nesso tra le dichiarazioni e l’esercizio di funzioni tipicamente parlamentari (atti d’indirizzo, discorsi in aula, interpellanze): non basta che il parlamentare parli di argomenti politici.
Chi era David Sassoli nel 2002?
David Sassoli era giornalista RAI; in seguito è diventato parlamentare europeo e Presidente del Parlamento europeo (2019-2022).
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — Insindacabilità parlamentare: opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.