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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato ammissibile (in fase preliminare) il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Taranto nei confronti della Camera dei deputati, che aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Cito accusato di diffamazione nei confronti di un tenente della Guardia di finanza.

Di cosa si tratta

L’on. Giancarlo Cito era imputato di diffamazione davanti al Tribunale di Taranto per dichiarazioni rese in un comizio e in un comunicato stampa contro un tenente della Guardia di finanza. La Camera aveva deliberato (24 ottobre 2000) che quei fatti concernevano “opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni” ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Il Tribunale aveva sollevato conflitto sostenendo che mancasse il nesso funzionale con l’attività parlamentare.

La questione di legittimità costituzionale

Il conflitto riguardava la delibera della Camera dei deputati del 24 ottobre 2000 sull’insindacabilità delle opinioni dell’on. Cito. Il ricorrente era il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica. Il parametro era l’art. 68, primo comma, Cost. (insindacabilità parlamentare).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto: esisteva la materia di un conflitto di attribuzione di propria competenza (conflitto tra potere giudiziario e Camera dei deputati sull’applicabilità dell’art. 68 Cost.). La pronuncia di ammissibilità non pregiudica la decisione di merito, che verrà adottata in un successivo giudizio dopo la notifica alla Camera.

Il principio

Il conflitto di attribuzione è ammissibile quando vi sia “materia di conflitto” rientrante nella competenza della Corte: è sufficiente che la delibera parlamentare di insindacabilità produca un effetto inibitorio sul procedimento penale e che il giudice contesti il collegamento funzionale dell’atto contestato con le funzioni parlamentari.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare (art. 68 Cost.)?

È la prerogativa costituzionale per cui i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.

Quando manca il “collegamento funzionale”?

Quando le dichiarazioni incriminate non riproducono, neppure sostanzialmente, atti tipici della funzione parlamentare (interrogazioni, interpellanze, discorsi in aula), ma si collocano in un contesto di polemica personale.

Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

Il ricorso (conflitto) deve essere notificato alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per poi essere depositato in cancelleria: solo allora si apre il giudizio di merito sull’effettiva fondatezza del conflitto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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