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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999 — che salvaguardava le clausole anatocistiche stipulate con le banche prima della delibera CICR — poiché quella norma era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 425/2000.

Di cosa si tratta

L’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999 aveva previsto che le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi (anatocismo), stipulate con le banche prima della delibera CICR del febbraio 2000, fossero valide fino all’entrata in vigore di quella delibera. Diversi tribunali (Pesaro e Pescara) avevano sollevato la questione ritenendo che la sanatoria retroattiva delle clausole anatocistiche violasse la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Le norme impugnate erano l’art. 25, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342. I parametri spaziavano dagli artt. 3, 24, 41, 47, 76, 101, 102 e 104 Cost. I giudici rimettenti erano il Tribunale di Pesaro e il Tribunale di Pescara (cinque ordinanze riunite).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione: con la sentenza n. 425 del 2000 era già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 per violazione dell’art. 76 Cost. La norma non esisteva più nell’ordinamento, rendendo superfluo un ulteriore esame.

Il principio

Quando la norma impugnata è già stata eliminata dall’ordinamento da una precedente sentenza della Corte, la questione è manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto.

Domande e risposte

Cos’è l’anatocismo bancario?

È la pratica di calcolare gli interessi sugli interessi già maturati (capitalizzazione composta). Nelle banche era tradizionalmente trimestrale, mentre per i correntisti gli interessi creditori erano annuali, creando una asimmetria.

Cosa aveva stabilito la sentenza n. 425/2000?

Aveva dichiarato incostituzionale l’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 per eccesso di delega: la norma sanava retroattivamente le clausole anatocistiche, andando oltre i limiti della legge delega.

Cosa è la delibera CICR sull’anatocismo?

È la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, che ha uniformato le regole sulla capitalizzazione degli interessi nei conti correnti bancari.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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