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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 459, comma 1, c.p.p.: la norma non consente il decreto penale di condanna per i reati militari perseguibili solo su richiesta del comandante di corpo. La diversità di trattamento è giustificata dalla natura strutturalmente diversa di tale condizione di procedibilità rispetto alla querela.
Di cosa si tratta
L’art. 459 c.p.p., come modificato dalla legge n. 479/1999, consente il decreto penale di condanna anche per i reati perseguibili a querela. Il GIP del Tribunale militare di Torino aveva ricevuto una richiesta di decreto penale per un militare accusato di “allontanamento illecito”, reato perseguibile solo su richiesta del comandante di corpo (art. 260, secondo comma, c.p.m.p.). La norma non menziona questa condizione di procedibilità militare.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata era l’art. 459, comma 1, c.p.p. I parametri erano gli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. (ragionevole durata del processo). Giudice rimettente: GIP del Tribunale militare di Torino.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la richiesta del comandante di corpo è una condizione di procedibilità strutturalmente diversa dalla querela. La querela è atto di parte privata e il suo ritiro può interrompere il processo; la richiesta militare invece è un atto di un soggetto istituzionale. Questa diversità giustifica la diversità di trattamento processuale senza violazione del principio di uguaglianza.
Il principio
Il principio di uguaglianza non impone di estendere a reati militari condizionati alla richiesta del comandante di corpo le medesime regole processuali previste per reati procedibili a querela: le due condizioni di procedibilità sono strutturalmente diverse.
Domande e risposte
Cos’è il procedimento per decreto penale di condanna?
È un rito semplificato in cui il PM chiede al GIP di emettere direttamente la condanna (senza udienza) per reati di minore gravità; l’imputato può fare opposizione entro 15 giorni.
Cosa differenzia la richiesta del comandante di corpo dalla querela?
La querela è un diritto del privato offeso, rinunciabile; la richiesta del comandante di corpo è un atto istituzionale che non può essere ritirato unilateralmente e risponde a logiche disciplinari militari.
La questione era già stata esaminata dalla Corte?
Sì: la Corte si era già pronunciata negativamente con la sentenza n. 274/1997, sul vecchio testo dell’art. 459 c.p.p. Il rimettente riteneva che la modifica del 1999 giustificasse una nuova valutazione, ma la Corte ha confermato la non fondatezza.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza: diversità strutturale tra condizioni di procedibilità
- Art. 111 della Costituzione — Ragionevole durata del processo penale
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