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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sul decreto-legge n. 669 del 1996, che ha reso alternativi — anziché cumulativi — l’ammortamento tecnico e quello finanziario per i beni gratuitamente devolvibili, disponendo la retroattività al 1° gennaio 1996. La Corte ha ritenuto che la retroattività fiscale non violasse né l’art. 77 (decreto legge) né l’art. 53 Cost.
Di cosa si tratta
Un’azienda concessionaria (SLIM s.p.a.) aveva dedotto fiscalmente due tipi di ammortamento sui beni da cedere gratuitamente alla scadenza della concessione: quello tecnico (art. 67-68 TUIR) e quello finanziario (art. 69 TUIR). Il d.l. n. 669/1996 li ha resi alternativi con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1996, costringendo l’azienda a versare maggiori imposte IRPEG e ILOR per lire 1,3 miliardi. La Commissione tributaria di Bologna ha sollevato la questione di legittimità per violazione degli artt. 77 e 53 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è l’art. 1, comma 1, lettera c), e comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge n. 30 del 1997. I parametri invocati erano: art. 77 Cost. (presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge), e art. 53 Cost. (capacità contributiva). Il giudice rimettente era la Commissione tributaria provinciale di Bologna.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che la retroattività di una norma fiscale è consentita quando non sia arbitraria e rispetti il principio di capacità contributiva: nel caso di specie, la modifica incideva su un regime di doppia deducibilità già vigente da oltre un decennio e la retroattività al 1° gennaio 1996 non imponeva obblighi tributari su redditi estranei alla capacità contributiva effettiva, essendo la disposizione razionalmente giustificata dall’esigenza di evitare duplicazioni.
Il principio
La retroattività di una norma fiscale non viola di per sé gli artt. 77 e 53 Cost., purché non sia arbitraria e non imponga obblighi tributari su situazioni estranee alla capacità contributiva effettiva del soggetto.
Domande e risposte
Il legislatore può rendere retroattiva una norma tributaria?
Sì, purché la retroattività non sia arbitraria e rispetti il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 Cost.
Cos’è l’ammortamento finanziario per beni devolvibili?
È la possibilità di dedurre fiscalmente quote di costo commisurate alla durata della concessione, in aggiunta all’ammortamento tecnico ordinario.
Cosa ha stabilito il d.l. n. 669/1996 sugli ammortamenti?
Ha reso alternativi i due tipi di ammortamento (tecnico e finanziario), che in precedenza potevano essere cumulati, e ha disposto l’applicazione retroattiva dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1996.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — Decretazione d’urgenza: presupposti di necessità e urgenza
- Art. 53 della Costituzione — Capacità contributiva: limite alla retroattività tributaria
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