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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 17-bis della legge n. 217/1990 sul patrocinio a spese dello Stato. Le disposizioni sulle condizioni di accesso al gratuito patrocinio non violano i principi di eguaglianza e del diritto di difesa: il legislatore ha ampia discrezionalità nel modulare i requisiti di ammissione.
Di cosa si tratta
La legge n. 217/1990 ha istituito il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti civili, penali e amministrativi. L’art. 17-bis, aggiunto dalla legge n. 134/2001, disciplinava i requisiti e le procedure per l’ammissione al beneficio. Le disposizioni sono poi confluite negli artt. 80 e 81 del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia). Il Tribunale di Catanzaro aveva dubitato della costituzionalità di alcuni aspetti del regime di ammissione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Catanzaro ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17-bis della legge n. 217/1990 (e degli artt. 80 e 81 del d.P.R. n. 115/2002 che lo hanno riprodotto), in riferimento agli artt. 3 (eguaglianza) e 24, terzo comma (diritto dei non abbienti di agire in giudizio), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta infondatezza. Il legislatore può liberamente modulare i requisiti reddituali e le procedure per il patrocinio gratuito, purché il nucleo del diritto costituzionale alla difesa dei non abbienti sia garantito. Le norme impugnate non eliminano il beneficio né lo rendono irragionevolmente accessibile solo a una parte ristretta degli aventi diritto.
Il principio
Il diritto dei non abbienti a essere difesi in giudizio a spese dello Stato (art. 24, terzo comma, Cost.) non impone una disciplina specifica del patrocinio gratuito, ma solo che tale strumento esista e sia accessibile a chi non dispone dei mezzi per sostenere le spese di lite.
Domande e risposte
Chi ha diritto al patrocinio a spese dello Stato?
Chi non supera il limite reddituale fissato per legge (periodicamente aggiornato; attualmente circa 12.838 euro annui) per tutti i procedimenti civili, penali, amministrativi e di volontaria giurisdizione. Per i procedimenti penali il limite è calcolato diversamente.
Come si chiede il patrocinio a spese dello Stato?
Si presenta una domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente (nel penale, al giudice che procede), allegando una dichiarazione sostitutiva del reddito. Il consiglio (o il giudice) ammette o respinge la richiesta. In caso di ammissione, lo Stato paga il compenso all’avvocato.
Il patrocinio gratuito copre tutte le spese processuali?
Copre il compenso dell’avvocato e, in alcuni casi, gli ausiliari del giudice (periti, ecc.). Non copre tutte le spese di causa: ad esempio, le spese di c.t.u. su nomina di parte o le spese di esecuzione sono generalmente escluse dal beneficio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza nell’accesso alla giustizia
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire in giudizio e tutela dei non abbienti
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