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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998 sulle locazioni abitative. Il Tribunale di Brescia non ha motivato adeguatamente la rilevanza della norma nel giudizio principale, rendendo la questione priva del presupposto processuale necessario.
Di cosa si tratta
La legge n. 431/1998 disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo. L’art. 5, comma 1, stabilisce che, alla seconda scadenza del contratto, il locatore possa rifiutare il rinnovo senza necessità di motivare la disdetta, a differenza di quanto avviene alla prima scadenza (dove la disdetta deve fondarsi su motivi tassativamente indicati dalla legge). Il Tribunale di Brescia aveva dubitato della costituzionalità di questa asimmetria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998, in riferimento agli artt. 41, terzo comma (iniziativa economica non in contrasto con l’utilità sociale), e 42, secondo comma (proprietà privata e sua funzione sociale) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione non ha illustrato in modo sufficiente come e perché la norma impugnata — che riguarda la disdetta del locatore alla seconda scadenza — fosse applicabile al caso concreto sottoposto al Tribunale, né ha motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente non dimostra la rilevanza della norma censurata nel caso concreto, limitandosi a dubitarne della costituzionalità in astratto senza ancorarlo alle specifiche circostanze del giudizio principale.
Domande e risposte
Come funziona la disdetta nelle locazioni abitative dopo la legge n. 431/1998?
Il contratto di locazione abitativa «4+4» (quattro anni rinnovabili di altri quattro) può essere disdettato dal locatore alla prima scadenza solo per cause tassative (uso proprio, ristrutturazione, vendita, ecc.). Alla seconda scadenza, invece, il locatore può non rinnovare senza dover addurre motivazioni specifiche.
Perché il Tribunale di Brescia aveva dubitato della costituzionalità?
Il giudice riteneva che la possibilità di escludere il conduttore senza motivazione alla seconda scadenza contrastasse con la funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.) e con il limite dell’utilità sociale all’iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Il conduttore è indifeso alla seconda scadenza?
No del tutto: ha comunque diritto a un preavviso (minimo sei mesi), e in alcune situazioni (conduttori anziani, disabili o in particolari condizioni economiche) la legge prevede tutele aggiuntive. Tuttavia, se tutti i presupposti di legge sono rispettati, il locatore può legittimamente non rinnovare.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica e suoi limiti sociali
- Art. 42 della Costituzione — Proprietà privata e funzione sociale
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