Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sugli artt. 16 e 8 della legge n. 223/1991 in materia di mobilità dei lavoratori. Le ordinanze del Tribunale di Chieti non hanno sufficientemente motivato la non manifesta infondatezza delle censure relative agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Di cosa si tratta

La legge n. 223/1991 disciplina la cassa integrazione guadagni, la mobilità e i trattamenti di disoccupazione. Alcune disposizioni concernono i requisiti contributivi e di anzianità per accedere all’indennità di mobilità. Il Tribunale di Chieti aveva sollevato dubbi sulla conformità costituzionale delle norme che escludevano o limitavano il trattamento per lavoratori che non avevano maturato determinati requisiti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Chieti ha sollevato, con più ordinanze riunite, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991, in riferimento agli artt. 2 (doveri di solidarietà), 3 (eguaglianza) e 38 (diritto alla previdenza) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità di tutte le questioni. Le ordinanze di rimessione non hanno adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza: si limitano a enunciare il dubbio di costituzionalità senza argomentare in modo sufficiente perché le norme impugnate violerebbero i parametri invocati.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il giudice rimettente si limita a enunciare il sospetto di incostituzionalità senza sviluppare un’argomentazione sufficiente a dimostrare la non manifesta infondatezza.

Domande e risposte

Cosa significa «non manifesta infondatezza»?

Per sollevare una questione di legittimità costituzionale il giudice deve ritenere che il dubbio di incostituzionalità non sia palesemente privo di fondamento, ossia deve motivare almeno in modo sommario perché la norma potrebbe essere incostituzionale.

Cos’è l’indennità di mobilità?

Era un sussidio economico per i lavoratori licenziati collettivamente da imprese in crisi, disciplinato dalla legge n. 223/1991. È stata progressivamente superata dalla NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) introdotta con il Jobs Act del 2015.

Può il Tribunale riproporre la stessa questione?

Sì, con un’ordinanza più argomentata che illustri in modo congruo la non manifesta infondatezza. La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude una nuova rimessione.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.