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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla legge provinciale di Bolzano in materia di espropriazione per pubblica utilità. La Cassazione non ha sufficientemente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, rendendo il ricorso privo del requisito minimo per un esame nel merito.
Di cosa si tratta
La Provincia Autonoma di Bolzano aveva una propria legge sull’espropriazione per pubblica utilità (l. prov. n. 10/1991, come modificata dalla l. prov. n. 1/1997) nelle materie di sua competenza ai sensi dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. La Corte di cassazione aveva sollevato dubbi sulla conformità di questa normativa ai principi costituzionali di eguaglianza e tutela della proprietà privata.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano n. 10/1991, come modificato dall’art. 18 della legge provinciale n. 1/1997, in riferimento agli artt. 3, 5 e 42 della Costituzione e agli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. L’ordinanza di rimessione della Cassazione non ha adeguatamente esposto la rilevanza della questione nel giudizio principale, né ha illustrato in modo sufficiente in che modo la norma provinciale impugnata incidesse sulla controversia da decidere.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza quando il giudice rimettente non spiega in modo adeguato il nesso tra la norma censurata e la decisione del giudizio principale.
Domande e risposte
Cos’è il requisito della «rilevanza» in un giudizio di legittimità costituzionale?
La rilevanza è il nesso di necessità tra la norma impugnata e la decisione del giudizio a quo: il giudice deve dimostrare che, senza risolvere la questione di costituzionalità, non può definire il processo principale.
Le Province autonome possono legiferare in materia di espropriazione?
Sì, nei limiti delle materie attribuite dallo Statuto speciale (l. cost. n. 5/1948) e nel rispetto dei principi costituzionali. Lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige conferisce alla Provincia di Bolzano potestà legislativa primaria in diverse materie, inclusa l’espropriazione per scopi provinciali.
La manifesta inammissibilità chiude definitivamente il caso?
No: il giudice rimettente può sollevare nuovamente la stessa questione con un’ordinanza meglio motivata, oppure un altro giudice può farlo in un diverso procedimento che presenti gli stessi profili.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà privata e disciplina dell’espropriazione
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