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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Veneto contro il d.P.R. n. 440/2000 sullo sportello unico per le attività produttive, ed estinto quello della Regione Liguria. In entrambi i casi il ricorso era tardivo o privo dei requisiti di ammissibilità per un conflitto intersoggettivo.
Di cosa si tratta
Il d.P.R. n. 440/2000 aveva modificato la disciplina dello sportello unico per gli impianti produttivi (SUAP), istituendo una struttura comunale unica che accentrava tutte le funzioni autorizzatorie, istruttorie e di controllo, comprese quelle prima attribuite ad altre amministrazioni. Le Regioni Veneto e Liguria lamentavano che il regolamento governativo invadesse le loro competenze legislative e amministrative in materie ormai regionali dopo la riforma costituzionale del 2001.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto (r. confl. n. 13/2001) ha sollevato conflitto di attribuzioni contro lo Stato chiedendo l’annullamento del d.P.R. n. 440/2000 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La Regione Liguria (r. confl. n. 14/2001) aveva instaurato un analogo conflitto, poi non coltivato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara estinto il processo instaurato dalla Regione Liguria (per rinuncia). Dichiara poi inammissibile il conflitto della Regione Veneto: il ricorso era stato proposto prima che entrasse in vigore la legge costituzionale n. 3/2001 che aveva ridisegnato il Titolo V, e dopo la sua entrata in vigore la Regione non aveva più un interesse attuale a far valere le originarie competenze pre-riforma.
Il principio
Il conflitto di attribuzioni è inammissibile se, nel corso del giudizio, le competenze invocate dal ricorrente subiscono una modifica costituzionale che priva il conflitto del presupposto originario, ovvero se non viene dimostrato un persistente interesse attuale alla pronuncia.
Domande e risposte
Cosa è lo sportello unico per le attività produttive (SUAP)?
Il SUAP è un ufficio comunale che funge da interlocutore unico per le imprese che richiedono autorizzazioni per l’apertura o l’ampliamento di impianti produttivi. Concentra in un’unica sede procedimentale tutte le pratiche che prima richiedevano contatti con più enti.
Perché il conflitto della Regione Veneto era inammissibile?
Il ricorso era stato presentato nel 2001, prima che la riforma del Titolo V entrasse in vigore. Dopo quella riforma il quadro delle competenze era cambiato; la Regione non aveva dimostrato un interesse attuale a un annullamento del regolamento governativo nel nuovo assetto costituzionale.
Le Regioni possono impugnare regolamenti governativi?
Sì, attraverso il conflitto di attribuzioni se il regolamento menoma una competenza costituzionalmente attribuita alla Regione. Tuttavia l’atto deve effettivamente ledere una competenza regionale e il ricorso deve rispettare i termini e i requisiti previsti.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenze legislative in materia di governo del territorio e attività produttive
- Art. 118 della Costituzione — Allocazione delle funzioni amministrative
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