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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 30 della legge finanziaria 2002, che affidava a Italia Lavoro S.p.A. la promozione delle politiche attive del lavoro. La scelta dello Stato di avvalersi di una società strumentale per funzioni di assistenza tecnica non viola la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

Di cosa si tratta

L’art. 30 della legge finanziaria 2002 consentiva al Ministero del Lavoro di avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego. Le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna contestarono la norma ritenendo che sottraesse loro competenze legislative e amministrative senza una giustificazione fondata sul principio di sussidiarietà.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Marche, Toscana ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 30 della legge n. 448/2001 in riferimento agli artt. 117 (competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro), 118 (sussidiarietà) e 119 (autonomia finanziaria) della Costituzione, lamentando che la creazione di uno strumento operativo ministeriale esautorasse le Regioni.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Le funzioni affidate a Italia Lavoro hanno carattere di assistenza tecnica e promozionale: non incidono sulla potestà legislativa regionale, né spostano le funzioni amministrative verso il centro in modo da violare la sussidiarietà. Lo Stato può legittimamente organizzarsi con società strumentali per l’esercizio di compiti che restano comunque coordinati con le Regioni.

Il principio

L’utilizzo da parte dello Stato di una società strumentale per attività di promozione e assistenza tecnica nel settore delle politiche attive del lavoro non lede la competenza concorrente regionale, purché le funzioni attribuite non comportino l’esercizio di potestà pubbliche sottratte alle Regioni.

Domande e risposte

Le Regioni possono contestare la scelta organizzativa dello Stato di usare una società per azioni?

Sì, ma solo se questa scelta si traduce in una sottrazione di competenze regionali. Se la società svolge mere funzioni strumentali e di assistenza tecnica senza esercitare potestà pubbliche, la contestazione non ha fondamento costituzionale.

Cosa sono le «politiche attive del lavoro»?

Sono gli interventi pubblici volti a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (formazione, orientamento, tirocini, incentivi all’assunzione), distinti dalle politiche passive come la cassa integrazione e i sussidi di disoccupazione.

Dopo la riforma del Titolo V del 2001, chi ha la competenza principale sul mercato del lavoro?

L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce «tutela e sicurezza del lavoro» alla competenza concorrente. Nelle materie concorrenti lo Stato fissa i principi fondamentali; alle Regioni spetta la disciplina di dettaglio. Le funzioni amministrative di norma seguono le competenze legislative secondo il principio di sussidiarietà.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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