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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Toscana sull’art. 52, comma 20, della legge finanziaria 2002. Le sanzioni per la violazione del divieto di fumo nei locali pubblici attengono alla sicurezza sanitaria unitaria e rientrano nella competenza esclusiva statale, non nella competenza concorrente regionale.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2002 (l. 448/2001) aveva inasprito le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto di fumo nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto, modificando l’art. 7 della legge n. 584 del 1975. La Regione Toscana ha contestato questa norma ritenendo che la materia «tutela della salute», attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione, impedisse allo Stato di determinare le sanzioni concrete applicabili nelle singole violazioni.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Toscana ha impugnato l’art. 52, comma 20, della legge n. 448/2001 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute). Secondo la ricorrente, spettava alle Regioni fissare le sanzioni specifiche, essendo la determinazione dei principi fondamentali l’unica funzione riservata allo Stato.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondata la questione. Le sanzioni per il divieto di fumo presentano una valenza che trascende la sola tutela della salute, essendo collegate agli obblighi derivanti dall’ordinamento europeo. La disciplina sanzionatoria uniforme è giustificata dall’esigenza di garantire un livello unitario di deterrenza su tutto il territorio nazionale, senza che le Regioni possano introdurre differenziazioni al ribasso o al rialzo.

Il principio

Quando una norma sanzionatoria attiene a obblighi derivanti dall’ordinamento europeo e presenta una valenza che trascende la materia della tutela della salute, la sua determinazione spetta allo Stato anche in regime di competenza concorrente.

Domande e risposte

Cosa cambia con questa sentenza per le Regioni?

Le Regioni non possono modificare le sanzioni pecuniarie per il divieto di fumo fissate dallo Stato: la competenza è statale in quanto la materia ha rilevanza europea e non è riconducibile esclusivamente alla tutela della salute.

Chi poteva irrogare le sanzioni prima della legge finanziaria 2002?

Le sanzioni erano già previste dalla legge n. 584/1975, attribuita alla competenza statale. La legge finanziaria 2002 ha solo inasprito gli importi, confermando la scelta del legislatore statale di mantenere un regime uniforme.

Qual è la differenza tra competenza esclusiva e concorrente in materia sanitaria?

Nelle materie di competenza concorrente lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni la disciplina di dettaglio. Tuttavia, quando la norma risponde a obblighi sovranazionali o ha valenza trasversale, il perimetro della competenza statale si allarga oltre i soli principi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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