Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Taranto contro la delibera della Camera che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni dell’on. Giancarlo Cito nei confronti del consigliere comunale Liborio Domina. La fase è preliminare; il merito è rinviato alla fase successiva.

Di cosa si tratta

L’on. Giancarlo Cito aveva reso dichiarazioni in una conferenza stampa televisiva nell’agosto 1998 che il consigliere comunale Liborio Domina aveva ritenuto diffamatorie. Il Tribunale di Taranto stava celebrando il processo penale quando la Camera aveva deliberato, nel febbraio 2001, che le dichiarazioni rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Taranto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 13 febbraio 2001, sostenendo che le dichiarazioni riguardavano una polemica politica locale (rapporti tra sindaco e consigliere comunale di Taranto) priva del nesso funzionale con l’attività parlamentare. Parametri: art. 68, comma 1, e art. 101 Cost.

La decisione della Corte

La Corte dichiara ammissibile il conflitto, riconoscendo la legittimazione soggettiva di entrambe le parti e la sussistenza di un atto idoneo a determinare un conflitto di attribuzioni. Il Tribunale è competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere giudiziario; la Camera è parimenti legittimata. La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni tra autorità giudiziaria e Parlamento è ammissibile ogniqualvolta la delibera di insindacabilità sia astrattamente idonea a ledere le attribuzioni del giudice, indipendentemente dall’esito finale del giudizio di merito sul nesso funzionale.

Domande e risposte

Perché il Tribunale ha sostenuto l’assenza del nesso funzionale?

Perché le dichiarazioni riguardavano vicende del tutto locali (contrasti tra sindaco e consigliere comunale di Taranto) che nulla avevano a che fare con i compiti istituzionali di un parlamentare.

Quando un conflitto tra giudice e Camera è ammissibile?

Quando il giudice dimostra: (1) di essere legittimato a sollevare il conflitto; (2) che la Camera ha adottato una delibera; (3) che tale atto è astrattamente idoneo a menomare le sue attribuzioni giurisdizionali.

Cosa è l’art. 101 Cost. invocato dal Tribunale?

È la norma che sancisce che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il Tribunale lo ha invocato per sottolineare che la delibera parlamentare interferiva con l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.