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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Commissario dello Stato contro alcune disposizioni della legge regionale siciliana sulla caccia. La legge è stata poi promulgata escludendo le disposizioni impugnate, e lo stesso Commissario ha chiesto la dichiarazione di cessazione.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato alcune norme della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, recante modifiche alla disciplina della caccia e della fauna selvatica. Le disposizioni censurate riguardavano, tra l’altro, la gestione delle foreste demaniali per la caccia, la composizione degli ambiti territoriali di caccia (ATC), l’addestramento dei cani con abbattimento di selvaggina in allevamento, le zone contigue alle aree naturali protette e il regime dell’imposta di bollo per le istanze venatorie.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 4, primo comma lett. a), 11, primo comma lett. c), e) e f), 17, 20 e 21 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001. Parametri: artt. 3 e 97 della Costituzione, artt. 14, 17 e 36 dello Statuto della Regione Sicilia, norme della legge nazionale sulla caccia (l. n. 157/1992) e della legge sulle aree protette (l. n. 394/1991). Ricorrente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
Il giudizio si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. L’Assemblea regionale ha promulgato la legge escludendo le disposizioni che il Commissario aveva impugnato; lo stesso ricorrente ha successivamente depositato memoria chiedendo che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. La Corte accoglie tale richiesta.
Il principio
Nel sistema di controllo preventivo delle leggi regionali siciliane, quando la Regione promulga la legge escludendo le norme impugnate dal Commissario dello Stato, viene meno l’oggetto del giudizio costituzionale. La Corte conferma che tale sistema di controllo speciale è ancora applicabile per la Regione Siciliana, come ribadito dalla sentenza n. 314/2003 e dall’art. 9 della legge n. 131/2003.
Domande e risposte
Come funziona il controllo preventivo delle leggi siciliane da parte del Commissario dello Stato?
Lo Statuto speciale della Regione Siciliana prevede un meccanismo peculiare: il Commissario dello Stato può impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi approvate dall’Assemblea regionale prima della loro promulgazione. Se la Regione intende comunque promulgare la legge, deve farlo escludendo le norme impugnate; in alternativa, può rinunciare alla promulgazione o modificare le norme contestate. Questo sistema è diverso dal normale controllo successivo delle leggi regionali.
Le leggi regionali siciliane sulla caccia devono rispettare la legge statale n. 157/1992?
Sì. La legge statale n. 157/1992 (norme sulla protezione della fauna selvatica e sull’esercizio venatorio) pone principi fondamentali che vincolano anche le Regioni a statuto speciale come la Sicilia, nei limiti delle competenze attribuite dallo statuto. Le Regioni non possono discostarsi dai principi fondamentali sulla tutela della fauna e sull’organizzazione degli ambiti territoriali di caccia.
Cosa sono gli ambiti territoriali di caccia (ATC)?
Gli ATC sono unità di gestione del territorio venatorio previste dalla legge n. 157/1992: il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione deve essere suddiviso in ambiti omogenei delimitati da confini naturali, al fine di distribuire equamente i cacciatori sul territorio e garantire la gestione responsabile della fauna selvatica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza applicato alla disciplina venatoria
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della pubblica amministrazione regionale
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