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La Corte dichiara inammissibile la questione sui buoni postali fruttiferi. Il Tribunale di Napoli aveva impugnato la norma che, abrogando il vecchio art. 173 del codice postale, salvaguardava i rapporti già in essere; ma il rapporto sottoposto al giudizio (buoni del 1982, riscossi nel 1997) era esaurito prima dell’abrogazione, e dunque la norma impugnata non era applicabile alla fattispecie.
Di cosa si tratta
Una titolare di buoni postali fruttiferi ventennali sottoscritti nel 1982 aveva chiesto in giudizio il diritto a ricevere gli interessi nella misura originariamente indicata sul titolo, anziché in quella ridotta dal decreto ministeriale del 1986 che aveva modificato i tassi per le serie già emesse. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato questione di legittimità sulla norma che, pur abrogando il vecchio potere ministeriale di modifica unilaterale dei tassi, ne preservava l’applicazione ai rapporti preesistenti.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284/1999 (riordino Cassa depositi e prestiti) e art. 9, comma 2, del d.m. 19 dicembre 2000, nella parte in cui, pur abrogando l’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973, stabiliscono che i rapporti già in essere continuino ad essere regolati dalla normativa previgente. Parametri: artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Napoli.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata inammissibile per due ragioni distinte. Quanto al decreto ministeriale del 2000: è fonte di rango non legislativo e non è sindacabile dalla Corte costituzionale. Quanto al d.lgs. n. 284/1999: difetta la rilevanza, perché il rapporto dedotto in giudizio (buoni del 1982, presentati per la riscossione nel 1997) era già esaurito prima dell’abrogazione dell’art. 173 del codice postale; la norma impugnata regola i rapporti non ancora esauriti alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti (27 dicembre 2000) e quindi non era applicabile alla fattispecie. Il Tribunale avrebbe semmai dovuto impugnare l’art. 173 del d.P.R. n. 156/1973.
Il principio
Una norma è rilevante nel giudizio a quo solo se il giudice è tenuto a farla concretamente applicare nella decisione. Se la disposizione impugnata non governa il rapporto sottoposto al giudizio — perché tale rapporto si è esaurito prima dell’entrata in vigore di quella norma — la questione di legittimità costituzionale difetta di rilevanza ed è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa sono i buoni postali fruttiferi e chi può modificarne il tasso?
I buoni postali fruttiferi sono titoli di risparmio emessi dallo Stato tramite Poste. Il vecchio art. 173 del codice postale (d.P.R. n. 156/1973) consentiva al Ministero del tesoro di modificare il tasso di interesse anche sulle serie già emesse, senza il consenso dei risparmiatori. Questa norma è stata abrogata dal d.lgs. n. 284/1999 con l’introduzione di nuove discipline più garantiste per i nuovi rapporti.
Perché i decreti ministeriali non possono essere impugnati davanti alla Corte costituzionale?
La Corte costituzionale sindaca solo atti aventi forza di legge (leggi, decreti legislativi, decreti-legge). I decreti ministeriali sono fonti secondarie, di rango regolamentare, impugnabili davanti ai tribunali amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) ma non davanti alla Corte costituzionale.
Cosa significa “difetto di rilevanza” di una questione incidentale?
In un giudizio incidentale il giudice solleva la questione di legittimità solo se la norma impugnata deve essere applicata per decidere la causa. Se la norma non è applicabile ratione temporis al fatto di causa (perché, ad esempio, il rapporto si era già esaurito prima dell’entrata in vigore di quella norma), la questione manca del requisito della rilevanza ed è inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra risparmiatori postali e bancari
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.