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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui prevede che le variazioni di indirizzo del contribuente abbiano effetto per le notifiche fiscali solo dal sessantesimo giorno successivo alla variazione anagrafica. Un termine di sessanta giorni è eccessivo e pregiudica il diritto di difesa del contribuente, coincidendo con il termine per impugnare gli atti tributari.
Di cosa si tratta
Un contribuente di Erice aveva comunicato all’Agenzia delle Entrate il cambiamento del proprio indirizzo di residenza (avvenuto a seguito di separazione personale). L’amministrazione finanziaria aveva notificato una cartella di pagamento al precedente indirizzo, sostenendo la validità della notifica in base all’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600/1973, che posticipava a sessanta giorni dalla variazione anagrafica l’efficacia del nuovo indirizzo ai fini delle notifiche. Il contribuente non era dunque venuto a conoscenza dell’atto in tempo utile per impugnarlo.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria provinciale di Trapani ha impugnato l’art. 60, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni di indirizzo del contribuente abbiano effetto, ai fini delle notifiche, dal sessantesimo giorno successivo alla variazione anagrafica, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione fondata. Ha ribadito che un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall’esigenza di garantire al destinatario la possibilità di una tempestiva conoscenza dell’atto. Il differimento di sessanta giorni è non solo eccessivamente lungo, ma addirittura pari al termine di impugnazione degli atti dinanzi alle commissioni tributarie, pregiudicando in modo certo e concreto il diritto di difesa del contribuente.
Il principio
Il legislatore può differire l’efficacia delle variazioni di indirizzo ai fini delle notifiche fiscali, per ragioni di efficienza amministrativa, ma tale differimento deve essere contenuto entro limiti tali da non sacrificare la possibilità del destinatario di conoscere tempestivamente l’atto e di esercitare il proprio diritto di difesa. Un termine di sessanta giorni — coincidente con il termine di impugnazione — eccede tali limiti.
Domande e risposte
Cosa succede ora dopo questa sentenza?
La norma incostituzionale è stata eliminata, ma la Corte ha lasciato al legislatore il compito di individuare un termine più congruo per l’opponibilità della variazione anagrafica all’amministrazione finanziaria. Spetta allo Stato individuare un nuovo termine che bilanci le esigenze di speditezza dell’amministrazione con il diritto di difesa del contribuente.
Il contribuente poteva fare qualcosa per evitare il problema?
La norma imponeva al contribuente di indicare il nuovo indirizzo nella dichiarazione annuale dei redditi, per garantire l’immediata efficacia della variazione. In assenza di tale indicazione, scattava il differimento dei sessanta giorni. La Corte ha ritenuto questo meccanismo irragionevole quando il contribuente aveva già comunicato la variazione direttamente all’amministrazione.
La notifica effettuata al vecchio indirizzo era valida?
In base alla norma poi dichiarata incostituzionale, sì, essa era formalmente valida. Ma la Corte ha ritenuto che tale vallità formale, quando il contribuente non può di fatto conoscere l’atto, si traduca in una lesione concreta del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa, parametro accolto dalla Corte
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza, evocato come parametro
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