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La Corte dichiara illegittimo il divieto lombardo di installare impianti di telecomunicazione entro 75 metri da scuole, ospedali e strutture simili: la legge quadro statale sull’elettrosmog (l. n. 36/2001) esaurisce la materia con limiti di immissione, e la Regione non può aggiungere criteri di distanza che alterano l’equilibrio tracciato dallo Stato. È invece compatibile il divieto di installare impianti “in corrispondenza” degli stessi edifici, che rientra nei criteri localizzativi regionali consentiti.
Di cosa si tratta
La Regione Lombardia aveva vietato l’installazione di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione entro 75 metri dal perimetro di asili, scuole, ospedali, case di cura e strutture simili. Il Presidente del Consiglio aveva impugnato la norma ritenendo che la protezione dall’elettrosmog spetti allo Stato tramite la legge quadro n. 36 del 2001, che fissa limiti di esposizione e valori di attenzione senza prevedere criteri di distanza.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 3, comma 12, lettera a), legge Regione Lombardia n. 4/2002 (divieto di 75 metri) e legge Regione Lombardia n. 12/2002 (divieto “in corrispondenza” degli stessi edifici, fino al 1° gennaio 2003). Parametro: art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 4/2002: il criterio della distanza di 75 metri altera l’equilibrio dell’intera legge quadro statale e può rendere impossibile la copertura della rete in zone ad alta densità di edifici sensibili, trasformandosi da criterio localizzativo in limitazione alla localizzazione. La questione relativa alla legge n. 12/2002 è invece dichiarata non fondata: il divieto “in corrispondenza” degli edifici sensibili è un criterio localizzativo formulato in negativo, rientrante nelle competenze regionali, perché ammette sempre una localizzazione alternativa.
Il principio
Le Regioni possono dettare criteri localizzativi per gli impianti di telecomunicazione (obiettivi di qualità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 36/2001), ma non possono introdurre parametri di distanza assoluti che alterino l’equilibrio della legge quadro statale: tali parametri si trasformano da criteri di localizzazione in limitazioni alla localizzazione, invadendo la competenza esclusiva statale in materia ambientale.
Domande e risposte
Perché il divieto di 75 metri è incostituzionale mentre quello “in corrispondenza” non lo è?
Il divieto di 75 metri è assoluto e, in zone molto urbanizzate con molti edifici sensibili, può rendere impossibile la realizzazione della rete di telecomunicazioni. Il divieto “in corrispondenza” impone solo di non collocare gli impianti esattamente sopra o su quegli edifici, lasciando sempre possibile una localizzazione alternativa nelle immediate vicinanze.
Cosa prevede la legge quadro n. 36/2001 in materia di elettrosmog?
La legge quadro fissa limiti di esposizione e valori di attenzione (valori di immissione) per i luoghi abitativi, scolastici e di permanenza prolungata. Affida alle Regioni la determinazione di “criteri localizzativi” come obiettivi di qualità, ma non consente l’introduzione di parametri aggiuntivi basati sulla distanza fisica tra impianti ed edifici sensibili.
Quali Regioni possono ancora legiferare sull’installazione di impianti radio?
Le Regioni mantengono competenza per i criteri localizzativi (es. tipologie di aree, destinazioni urbanistiche) e per obiettivi di qualità ai sensi dell’art. 8 della legge n. 36/2001, purché non introducano parametri di distanza assoluta che alterino l’equilibrio fissato dallo Stato e non rendano impossibile la copertura territoriale della rete.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni; lettera s) riserva allo Stato la tutela dell’ambiente
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.