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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario), nella parte in cui non consente la detenzione domiciliare alla madre condannata convivente con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante. La norma trattava in modo ingiustificatamente difforme situazioni familiari analoghe.
Di cosa si tratta
Una condannata con pena residua inferiore a quattro anni aveva un figlio adulto portatore di handicap, riconosciuto invalido al 100% e paralizzato agli arti inferiori. La norma allora vigente consentiva la detenzione domiciliare solo alle madri di figli di età inferiore a dieci anni, escludendo quindi questa situazione. Il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva ritenuto irragionevole tale esclusione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Bari ha impugnato l’art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede la detenzione domiciliare per la madre convivente con figlio portatore di handicap invalidante al 100%, pur prevedendola per la madre di prole di età inferiore ad anni dieci, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto la questione. Ha affermato che il sistema rigido previsto dalla norma preclude al giudice di valutare l’esistenza delle condizioni necessarie per l’effettiva assistenza psico-fisica da parte della madre nei confronti del figlio portatore di handicap totalmente invalidante. Ciò determina un trattamento difforme rispetto a situazioni familiari analoghe ed equiparabili, violando il principio di ragionevolezza. Un figlio gravemente disabile, a qualsiasi età, ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino di età inferiore a dieci anni.
Il principio
Il limite d’età di dieci anni previsto per la detenzione domiciliare della madre non può costituire criterio dirimente quando il figlio sia portatore di handicap totalmente invalidante: in tal caso le esigenze di assistenza psico-fisica prescindono dall’età e rendono irragionevole la preclusione assoluta al beneficio.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?
L’art. 47-ter, comma 1, lettera a), dell’ordinamento penitenziario consentiva la detenzione domiciliare alla madre di prole convivente di età inferiore a dieci anni, ma non alla madre di un figlio adulto disabile, anche se totalmente incapace di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di base.
Cosa ha stabilito la Corte in concreto?
La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede la detenzione domiciliare anche per la madre condannata — e, nei casi previsti dalla lettera b) del comma 1, per il padre — convivente con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.
Perché il figlio disabile merita la stessa tutela del figlio minore di dieci anni?
Secondo la Corte, un figlio gravemente invalido ha maggiore e continua necessità di essere assistito dalla madre rispetto a un bambino in buona salute di età inferiore a dieci anni. L’assenza della madre incide notevolmente sulla salute psico-fisica del disabile, rendendo irragionevole la parificazione con situazioni in cui tale bisogno è molto meno intenso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro accolto dalla Corte
- Art. 27 della Costituzione — Finalità rieducativa della pena, connessa alla detenzione domiciliare
- Art. 31 della Costituzione — Protezione della famiglia e dell’infanzia, rilevante nel contesto
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