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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sulla legge n. 392/1978 (equo canone). Il rimettente chiedeva di limitare la ripetizione dell’eccedenza ai soli conduttori in gravi difficoltà economiche, o di porre a carico dell’erario la differenza tra equo canone e canone di mercato. La Corte conferma la legittimità del bilanciamento di interessi operato dal legislatore.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Genova, in un procedimento di ripetizione di somme versate in eccedenza rispetto all’equo canone, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme sull’equo canone (legge n. 392/1978), chiedendo alla Corte di ridurne la portata: la ripetizione dovrebbe spettare solo ai conduttori in difficoltà economiche, o in alternativa la differenza con il canone di mercato dovrebbe essere posta a carico dell’erario.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova ha impugnato gli artt. 79 e 12-25 della legge n. 392/1978 per violazione degli artt. 2, 3, 42 e 53 Cost. Secondo il rimettente, le norme sull’equo canone avrebbero perso la loro ragione giustificatrice dopo la liberalizzazione parziale del mercato delle locazioni (legge n. 359/1992) e graverebbe irragionevolmente solo su alcune categorie — i locatori — un dovere di solidarietà che dovrebbe essere condiviso dall’intera collettività.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente infondate. La disciplina dell’equo canone è frutto di un ponderato e non irragionevole bilanciamento di interessi tra il diritto all’abitazione e le prerogative della proprietà. Il passaggio alla libera contrattazione è stato necessariamente graduale, con un periodo transitorio durante il quale le norme precedenti continuano ad applicarsi ai vecchi rapporti. Non spetta alla Corte introdurre distinzioni tra conduttori “ricchi” e “poveri” nella medesima disciplina. Porre la differenza a carico dell’erario non è costituzionalmente obbligato e potrebbe essa stessa presentare profili di irragionevolezza.
Il principio
La sopravvissuta disciplina dell’equo canone per i rapporti di locazione in essere è costituzionalmente legittima come regime transitorio. Il legislatore ha ragionevolmente bilanciato il diritto all’abitazione (art. 2 Cost.) con le esigenze di progressiva liberalizzazione del mercato immobiliare. La ripetizione delle somme versate in eccedenza non può essere limitata ai conduttori in difficoltà economiche.
Domande e risposte
Un conduttore che ha pagato più dell’equo canone può chiedere la restituzione della differenza?
Sì, il conduttore ha il diritto di ripetere le somme versate in eccedenza rispetto all’equo canone ai sensi dell’art. 79 l. n. 392/1978, indipendentemente dalla propria situazione economica.
L’equo canone è ancora in vigore?
La legge n. 431/1998 ha abrogato il regime dell’equo canone per i nuovi contratti. Tuttavia le norme della l. n. 392/1978 continuano ad applicarsi ai vecchi rapporti di locazione fino alla loro naturale scadenza o trasformazione, in quanto la riforma ha richiesto un periodo transitorio.
Il locatore costretto all’equo canone ha diritto a un indennizzo dallo Stato?
No. La legge non prevede alcun meccanismo di indennizzo pubblico per i locatori soggetti all’equo canone. La limitazione del canone è una funzione sociale della proprietà ai sensi dell’art. 42 Cost.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 42 della Costituzione — Tutela della proprietà
- Art. 53 della Costituzione — Principio di capacità contributiva
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