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La Corte dichiara costituzionalmente illegittima la norma della legge regionale Veneto che prorogava i termini di recupero della tassa automobilistica (tributo statale attribuito alle Regioni): viola la competenza esclusiva statale in materia di tributi erariali. Non fondata la questione sull’estinzione dei crediti per la tassa di concessione sulla raccolta dei tartufi (tributo proprio della Regione).
Di cosa si tratta
Il Governo ha impugnato due norme della legge regionale Veneto n. 18/2002 in materia di gestione dei tributi regionali: la proroga al 31 dicembre 2003 dei termini di recupero della tassa automobilistica per l’anno 1999 (art. 2, comma 1) e l’estinzione dei crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e raccolta dei tartufi soppressa (art. 5, comma 3).
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso in via principale del Governo per violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lett. l), e 119, comma 2, Cost. La proroga dei termini di accertamento della tassa automobilistica contrasterebbe con il principio di inderogabilità dei termini di prescrizione e decadenza di cui all’art. 3 l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente); l’estinzione dei crediti per la tassa sui tartufi sarebbe irragionevole e discriminatoria per i contribuenti adempienti.
La decisione della Corte
La Corte accoglie la questione sull’art. 2, comma 1. La tassa automobilistica è un tributo la cui disciplina sostanziale rimane di esclusiva competenza statale (come già stabilito dalla sentenza n. 296/2003 dello stesso giorno): la Regione non può modificarne i termini di accertamento. Rigetta invece la questione sull’art. 5, comma 3: la tassa di concessione per la ricerca dei tartufi è un tributo proprio della Regione, istituito con propria legge, e la Regione può legittimamente decidere di estinguere i crediti residui al momento della soppressione dell’imposta.
Il principio
Il riparto di competenze tributarie tra Stato e Regioni va risolto caso per caso in base alla natura del tributo: se è un tributo statale “attribuito” alle Regioni (come la tassa auto), la disciplina sostanziale rimane statale; se è un tributo “proprio” istituito dalla Regione (come la tassa tartufi), la Regione ha piena autonomia gestionale inclusa l’estinzione dei crediti.
Domande e risposte
Qual è la differenza tra un tributo regionale “attribuito” e un tributo “proprio” della Regione?
Un tributo “attribuito” (come la tassa automobilistica) è istituito dallo Stato e il suo gettito è trasferito alle Regioni; la disciplina sostanziale rimane statale. Un tributo “proprio” (come la tassa tartufi) è istituito direttamente dalla Regione con propria legge nel rispetto dei principi del coordinamento della finanza pubblica.
Una Regione può condonare i debiti tributari dei suoi contribuenti?
Può farlo per i tributi propri, di cui ha piena titolarità. Non può farlo per i tributi di competenza statale, nemmeno se il gettito è attribuito alla Regione.
Cos’è la tassa di concessione regionale per la raccolta dei tartufi?
Era un tributo istituito dalla Regione Veneto sulla raccolta professionale dei tartufi nel proprio territorio. Soppresso con legge regionale, i crediti residui sono stati dichiarati estinti: la Corte ha ritenuto ciò legittimo trattandosi di un tributo proprio della Regione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria regionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.