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La Corte dichiara parzialmente illegittime alcune norme della legge finanziaria regionale del Piemonte 2002: l’esonero dall’IRAP per l’Agenzia Torino 2006 e l’esenzione permanente dalla tassa automobilistica per auto a metano già immatricolate violano i limiti della potestà tributaria regionale. Non fondata la questione sulla proroga dei termini di recupero della tassa automobilistica.
Di cosa si tratta
Il Governo ha impugnato tre norme della legge finanziaria regionale piemontese 2002: l’esonero dall’IRAP per l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici “Torino 2006” (art. 1); l’esenzione permanente dalla tassa automobilistica per auto a metano già dotate del dispositivo all’immatricolazione (art. 2); la proroga al 31 dicembre 2003 del recupero delle tasse auto dovute per il 1999 (art. 4).
La questione di legittimità costituzionale
Ricorso in via principale del Governo per violazione degli artt. 3, 117, comma 2, lett. l), e 119, comma 2, Cost. L’IRAP è un tributo erariale di esclusiva competenza statale; la tassa automobilistica non è un “tributo proprio” delle Regioni ai sensi del nuovo art. 119 Cost.; la proroga dei termini di accertamento viola il principio fondamentale di inderogabilità dei termini di decadenza ex art. 3 l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente).
La decisione della Corte
La Corte accoglie le prime due questioni. L’IRAP è un tributo istituito e disciplinato integralmente dallo Stato (d.lgs. n. 446/1997): la Regione non può esonerarne alcun soggetto. La tassa automobilistica è attribuita alle Regioni nel suo gettito, ma la sua disciplina sostanziale rimane statale: un’esenzione permanente eccede le competenze regionali. La questione sull’art. 4 è invece non fondata: nessuna norma statale vieta espressamente alla Regione di prorogare i termini di recupero di un tributo attribuito alla propria gestione.
Il principio
L’IRAP è un tributo di esclusiva competenza statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost. Le Regioni ordinarie non possono né esonerare soggetti dall’IRAP né introdurre esenzioni permanenti dalla tassa automobilistica (la cui disciplina sostanziale è riservata allo Stato), ma conservano un limitato potere di gestione dei tributi attribuiti, incluse le proroghe dei termini di recupero.
Domande e risposte
Le Regioni possono esonerare soggetti dall’IRAP con propria legge?
No. L’IRAP è un tributo erariale istituito con d.lgs. n. 446/1997. La sua disciplina — incluse le esenzioni — rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.
La tassa automobilistica regionale è un “tributo proprio” della Regione?
No. Sebbene il gettito sia attribuito alle Regioni, la disciplina sostanziale (base imponibile, aliquote, presupposti) rimane statale. Pertanto non rientra nell’autonomia tributaria regionale garantita dall’art. 119 Cost.
Quale spazio di autonomia tributaria hanno le Regioni ordinarie?
Le Regioni possono istituire propri tributi nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.) e disporre variazioni limitate delle aliquote dei tributi loro attribuiti (es. ±10% sulla tassa auto). Non possono invece derogare alla disciplina sostanziale statale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria regionale
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