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La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 68, comma 6, della legge finanziaria 2001 (l. n. 388/2000), che interpretava autenticamente l’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991 nel senso che il beneficio contributivo per i datori che assumono lavoratori in mobilità non si estende ai premi INAIL. La norma è effettiva interpretazione autentica di un testo ambiguo, non modifica retroattiva di una disciplina consolidata.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Alessandria, il Tribunale di Taranto e la Corte di Cassazione avevano sollevato la questione in procedimenti in cui datori di lavoro chiedevano la restituzione di premi INAIL versati, ritenendo di aver assolto ogni obbligo contributivo (anche verso l’INAIL) con il versamento all’INPS della quota contributiva ridotta per i lavoratori assunti dalle liste di mobilità. La legge finanziaria 2001 aveva poi chiarito che tale beneficio non si estende all’INAIL.
La questione di legittimità costituzionale
I giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 68, comma 6, l. n. 388/2000 in riferimento all’art. 3 Cost. La norma forniva un’interpretazione dell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991 che non corrispondeva all’orientamento già consolidato della Cassazione, introducendo così — secondo i rimettenti — una modifica retroattiva mascherata da interpretazione autentica, con violazione del principio di ragionevolezza e dell’affidamento dei cittadini.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni non fondate. L’art. 68, comma 6, l. n. 388/2000 ha natura di vera e propria norma di interpretazione autentica: il testo originario dell’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991 presentava una reale ambiguità (il successivo comma 8 rinvia alle gestioni INPS ex art. 37 l. n. 88/1989) e l’interpretazione legislativa rientra tra le possibili varianti di senso. Il fatto che la Cassazione avesse adottato l’orientamento opposto non preclude l’intervento del legislatore: la norma storica era ambigua fin dall’origine, come dimostra anche la circolare INAIL n. 24/1992 che aveva già escluso l’estensione del beneficio.
Il principio
Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica retroattive purché l’interpretazione prescelta rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario e non sia irragionevole. Il contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato non è di per sé sufficiente a rendere incostituzionale la norma interpretativa.
Domande e risposte
Il beneficio contributivo ridotto per i lavoratori assunti in mobilità si applica anche ai premi INAIL?
No. L’art. 68, comma 6, l. n. 388/2000 chiarisce definitivamente che il beneficio contributivo di cui all’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991 riguarda solo i contributi INPS e non i premi INAIL, che rimangono dovuti in misura ordinaria.
Quando una norma di interpretazione autentica è costituzionalmente legittima?
Quando l’interpretazione che essa impone rientra tra le varianti di senso plausibili del testo originario, risponde a un’esigenza di certezza del diritto e non modifica irragionevolmente situazioni già esaurite o consolidate.
Il datore di lavoro che ha già versato i premi INAIL ridotti può chiederne la restituzione?
No. La norma di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e chiarisce che fin dall’origine il beneficio non si estendeva ai premi INAIL. Non vi è pertanto un indebito da ripetere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica
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