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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 529 e 649, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese difensive all’imputato prosciolto per il divieto di un secondo giudizio. Il principio della parità delle parti ex art. 111 Cost. riguarda la formazione della prova, non il regime delle spese processuali.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Terni, in un processo penale concluso con proscioglimento per violazione del divieto di un secondo giudizio sullo stesso fatto (ne bis in idem), ha chiesto se la mancata condanna dello Stato a rimborsare le spese difensive dell’imputato violasse la Costituzione. In sostanza: è giusto che chi viene prosciolto per un errore della pubblica accusa debba sopportare da solo i costi della propria difesa?
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Terni ha impugnato gli artt. 529 e 649, comma 2, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost. Il giudice rimettente sosteneva che la parità delle parti nel processo penale, introdotta con la legge cost. n. 2/1999, imponesse di estendere anche al processo penale la regola civilistica del “chi perde paga”, così da consentire la condanna dello Stato soccombente al rimborso delle spese.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il principio della parità delle parti di cui all’art. 111, comma 2, Cost. si riferisce esclusivamente allo svolgimento del contraddittorio e alla formazione della prova, non al regime delle spese processuali. Non è possibile paragonare il processo penale, dominato dall’obbligatorietà dell’azione penale, al processo civile, retto dalla disponibilità dell’azione privata. Nessun vincolo costituzionale impone l’identità di disciplina tra i due riti. La tutela degli imputati non abbienti è assicurata dal patrocinio a spese dello Stato (d.lgs. n. 113/2002). Ai “facoltosi” prosciolti rimane la responsabilità civile del magistrato per dolo o colpa grave.
Il principio
Il principio costituzionale della parità delle parti nel processo penale (art. 111 Cost.) attiene alla dialettica processuale e alla prova, non alle spese. La diversità strutturale tra processo penale e civile è tale da non rendere incostituzionale la mancata previsione della condanna dello Stato alle spese in caso di proscioglimento dell’imputato.
Domande e risposte
Chi deve pagare le spese dell’imputato prosciolto nel processo penale?
L’imputato prosciolto sopporta le proprie spese di difesa. Solo in caso di dolo o colpa grave del magistrato è possibile agire in responsabilità civile. Chi non ha reddito può accedere al patrocinio a spese dello Stato.
La parità delle parti ex art. 111 Cost. si estende alle spese processuali?
No. Secondo la Corte, la parità delle parti nel processo penale riguarda la posizione delle parti rispetto alla formazione della prova nel contraddittorio, non il regime economico delle spese. I lavori preparatori della legge cost. n. 2/1999 confermano questa lettura restrittiva.
Qual è la differenza rispetto al processo civile in punto di spese?
Nel civile vige il principio di soccombenza: chi perde paga. Nel penale, l’azione è obbligatoria per il pubblico ministero e i costi sono già sostenuti dallo Stato come parte dello stesso apparato giudiziario. Imporre allo Stato la condanna alle spese in caso di assoluzione non è costituzionalmente obbligato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e parità delle parti
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