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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibili i conflitti di attribuzioni promossi dalle Regioni Lombardia e Lazio contro il d.P.C.m. del 24 maggio 2001 sulle «linee guida» per i protocolli università-Regioni in materia di attività assistenziali: il conflitto non era lo strumento idoneo perché le Regioni avrebbero dovuto impugnare l’atto davanti al TAR.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva emanato un d.P.C.m. che dettava linee guida per la stipula dei protocolli tra Regioni e Università per le attività assistenziali nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (d.lgs. n. 517/1999). Le Regioni Lombardia e Lazio lamentavano che il decreto fosse stato adottato senza una reale possibilità di raggiungere l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, violando il principio di leale collaborazione.

La questione

Parametri: artt. 117, 118 e 120 della Costituzione e principio di leale collaborazione. Le Regioni sostenevano che il d.P.C.m. avesse violato le proprie competenze legislative e amministrative in materia di programmazione sanitaria e di rapporti con le Università.

La decisione della Corte

Inammissibilità dei conflitti (riuniti). La Corte ha ritenuto che il d.P.C.m. impugnato fosse un atto di indirizzo e coordinamento adottato ai sensi dell’art. 8 della l. n. 59/1997, qualificabile come atto avente natura normativa; il conflitto di attribuzioni non è lo strumento ammissibile contro atti normativi del Governo, per i quali le Regioni dispongono dell’impugnazione diretta alla Corte ex art. 127 Cost. oppure del ricorso al TAR.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni è inammissibile quando le Regioni lamentano la violazione di proprie competenze da parte di un atto normativo statale: il rimedio corretto è l’impugnazione diretta alla Corte costituzionale (ex art. 127 Cost.) o, se l’atto non è legislativo, il ricorso al giudice amministrativo.

Domande e risposte

Cosa sono i protocolli università-Regioni in materia sanitaria?

Il d.lgs. n. 517/1999 ha definito le modalità di integrazione tra attività assistenziale e attività didattica-scientifica delle Università: i protocolli stabiliscono quali strutture ospedaliere universitarie partecipano al SSN e con quali risorse.

Perché il conflitto era inammissibile?

Perché il d.P.C.m. era un atto avente natura di indirizzo e coordinamento con forza normativa; contro tali atti le Regioni devono utilizzare il ricorso diretto alla Corte (art. 127 Cost.) o il ricorso amministrativo, non il conflitto di attribuzioni.

Cos’è il principio di leale collaborazione?

Principio non scritto ma ricavato dalla Costituzione, impone allo Stato e alle Regioni di collaborare in buona fede, specie nelle materie concorrenti: include l’obbligo di cercare l’intesa prima di adottare atti unilaterali che incidano sulle competenze regionali.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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