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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale di sei disposizioni della legge regionale Marche n. 32/2001 (sistema regionale di protezione civile), ritenendo che la Regione non abbia ecceduto dai principi fondamentali statali fissati dal d.lgs. n. 112/1998 e dalla l. n. 225/1992.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato sei articoli della legge della Regione Marche n. 32/2001 che disciplinava il sistema regionale di protezione civile. Le censure riguardavano: l’impiego del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in attività di protezione civile diverse dall’antincendio boschivo, l’istituzione di un elenco regionale dei volontari, le modalità di coordinamento con il Prefetto, i piani di emergenza comunali e provinciali, l’uso del database regionale di protezione civile e la disciplina del volontariato.
La questione di legittimità costituzionale
Parametri: art. 117, terzo comma, Cost. e norme interposte (art. 108 d.lgs. n. 112/1998; art. 5 l. n. 225/1992; l. n. 675/1996 sulla privacy). Norme impugnate: artt. 3, comma 3; 4, commi 1 lett. a) e 2 lett. d); 5, comma 1, ultimo periodo; 7, comma 1; 9, comma 5; 12, comma 1, lett. e), l.r. Marche n. 32/2001. Rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
Non fondate tutte le questioni. La Corte ha ritenuto che le disposizioni regionali impugnate non superassero i principi fondamentali statali: la Regione può disciplinare i propri enti e strutture di protezione civile e i criteri di coordinamento con il sistema nazionale, entro i limiti fissati dal d.lgs. n. 112/1998.
Il principio
In materia di protezione civile — competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost. — la Regione può adottare una propria disciplina organizzativa purché rispetti i principi fondamentali statali (livelli minimi di coordinamento nazionale, ruolo del Prefetto nelle emergenze, competenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).
Domande e risposte
La protezione civile è materia concorrente o esclusiva dello Stato?
Dopo la riforma del Titolo V del 2001, la protezione civile è materia di legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.): lo Stato fissa i principi fondamentali e le Regioni ne dettano la disciplina di dettaglio.
Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco può essere impiegato dalla Regione?
La Corte ha confermato che l’art. 108, comma 1, lettera a), n. 2, del d.lgs. n. 112/1998 consente alle Regioni di avvalersi del CNVF solo per l’antincendio boschivo; l’estensione ad altre attività di protezione civile supererebbe la sfera di competenza regionale. In questo caso però la Corte ha ritenuto non fondato il vizio.
Cosa sono i piani di emergenza comunali e provinciali?
Sono documenti di pianificazione che individuano le risorse, le procedure e le responsabilità per fronteggiare eventi calamitosi nel territorio; la loro adozione spetta agli enti locali con il coordinamento della Regione e del Prefetto.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile
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