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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della legge fallimentare che consentono al tribunale di dichiarare il fallimento d’ufficio e al giudice istruttore di riferire al pubblico ministero sull’insolvenza, ritenendo tali previsioni compatibili con il principio del giusto processo.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Venezia e il Tribunale di Saluzzo avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare): rispettivamente la dichiarazione di fallimento d’ufficio da parte del tribunale e l’obbligo del giudice istruttore di riferire al pubblico ministero sull’insolvenza di un imprenditore.
La questione di legittimità costituzionale
I rimettenti dubitavano della compatibilità degli artt. 6 e 8 della legge fallimentare con l’art. 111, secondo comma, Cost. (principio del contraddittorio). La dichiarazione di fallimento d’ufficio e la segnalazione al PM avvenivano senza un’iniziativa di parte, ledendo asseritamente il principio della domanda e del contraddittorio.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate entrambe le questioni. La dichiarazione di fallimento d’ufficio rientra nella discrezionalità del legislatore, che può attribuire al giudice poteri officiosi in materia concorsuale per tutelare interessi pubblicistici (creditori, lavoratori, stabilità del mercato). L’art. 111, secondo comma, Cost. non esclude poteri officiosi del giudice, purché siano rispettate le garanzie del contraddittorio.
Il principio
Il principio del contraddittorio, garantito dall’art. 111, secondo comma, Cost., non esclude che il legislatore attribuisca al giudice poteri officiosi come la dichiarazione di fallimento d’ufficio. Tali poteri rientrano nella discrezionalità legislativa quando sono giustificati dalla tutela di interessi pubblicistici prevalenti e le garanzie del contraddittorio sono comunque assicurate.
Domande e risposte
Cosa si intende per «fallimento d’ufficio»?
Il fallimento d’ufficio (art. 6 l.fall.) è la dichiarazione di fallimento pronunciata dal tribunale di propria iniziativa, senza che vi fosse istanza di parte. Era previsto nella legge fallimentare del 1942; la riforma del 2006 (d.lgs. n. 5/2006) ha poi eliminato questa figura.
Il debitore viene ascoltato prima della dichiarazione di fallimento?
Sì. Anche nella procedura d’ufficio, il tribunale deve rispettare il contraddittorio: il debitore ha diritto di essere sentito prima della dichiarazione di fallimento. È questo il punto che ha portato la Corte a ritenere non fondate le questioni.
La legge fallimentare del 1942 è ancora in vigore?
In larga parte no. Il d.lgs. n. 5/2006 e il d.lgs. n. 169/2007 hanno riformato profondamente la legge fallimentare. Il Codice della crisi e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) ha sostituito quasi integralmente il r.d. n. 267/1942 a partire dal 2022.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e contraddittorio tra le parti
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