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La Corte restituisce gli atti al Giudice tavolare di Trieste perché rivaluti la rilevanza della questione sulla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia che subordinava le intavolazioni immobiliari nell’area EZIT all’approvazione dell’ente, alla luce di una successiva modifica normativa.
Di cosa si tratta
Il Giudice tavolare di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale FVG n. 25/2002, che richiedeva l’approvazione dell’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) per il trasferimento di proprietà di immobili nell’area industriale. Il giudice riteneva la norma in contrasto con la libertà d’impresa e il diritto di proprietà.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente censurava l’art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale FVG n. 25/2002, in riferimento agli artt. 41, primo e terzo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, nonché all’art. 117, comma 2, lettera l), Cost. e allo Statuto speciale FVG, per la norma che subordinava le intavolazioni nell’area EZIT all’approvazione dell’ente.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente: una successiva modifica della norma impugnata impone una rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione originariamente sollevata.
Il principio
Lo ius superveniens che modifica la norma impugnata in pendenza del giudizio di costituzionalità impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché questi verifichi se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata in relazione alla nuova disciplina.
Domande e risposte
Cosa è il sistema tavolare?
Il sistema tavolare è un particolare regime di pubblicità immobiliare in uso in alcune province del nord-est Italia (Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano e altre). Il trasferimento della proprietà avviene con l’intavolazione nel libro fondiario, non con la trascrizione nei registri immobiliari ordinari.
L’EZIT poteva bloccare i trasferimenti di immobili?
La norma regionale impugnata richiedeva l’approvazione dell’EZIT per l’intavolazione dei trasferimenti di proprietà nell’area industriale di Trieste. Il giudice rimettente riteneva che questo ostacolo potesse violare la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà.
Perché la restituzione degli atti non equivale a una sentenza di non fondatezza?
La restituzione degli atti è una pronuncia processuale: la Corte non decide il merito, ma rimanda al giudice perché rivaluti se la questione è ancora attuale dopo le modifiche normative. Il giudice potrà poi sollevare nuovamente la questione, se rilevante.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica privata e suoi limiti
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata e limiti di legge
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