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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Torino perché rivaluti la rilevanza della questione sul giudizio abbreviato condizionato, alla luce di una sopravvenuta modifica legislativa che ha introdotto la possibilità per l’imputato di riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torino aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sul combinato disposto di varie norme del codice di procedura penale, lamentando che l’imputato, dopo il rigetto di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato davanti al GIP, non potesse riproporre la medesima richiesta prima dell’apertura del dibattimento. Nelle more del giudizio era intervenuta una modifica legislativa che ampliava le possibilità di accesso al rito abbreviato.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale censurava il combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438, 441 e 442 c.p.p. e dell’art. 135 del d.lgs. n. 271/1989, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consentivano di riproporre la richiesta di giudizio abbreviato condizionato prima dell’apertura del dibattimento.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino. La sopravvenuta modifica legislativa impone al rimettente di rivalutare se la questione sia ancora rilevante alla luce della nuova disciplina sul giudizio abbreviato condizionato.

Il principio

Quando, in pendenza del giudizio di costituzionalità, interviene uno ius superveniens che modifica la norma censurata o il quadro normativo di riferimento, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza della questione alla luce della nuova disciplina.

Domande e risposte

Cos’è il giudizio abbreviato condizionato?

Il giudizio abbreviato è un rito alternativo che permette di definire il processo in udienza preliminare, senza dibattimento, con uno sconto di pena di un terzo. Nella versione «condizionata» (introdotta dalla legge n. 479/1999), l’imputato subordina la richiesta all’ammissione di specifiche prove integrative.

Cosa succede se il GIP rigetta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato?

In base all’evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva, l’imputato può rinnovare la richiesta in determinati casi prima dell’apertura del dibattimento davanti al giudice del dibattimento.

Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere?

Lo ius superveniens può rendere la questione non più rilevante o modificarne i termini. La Corte restituisce gli atti affinché il giudice verifichi se, alla luce della nuova legge, la questione di costituzionalità sia ancora necessaria per definire il processo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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