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La Corte dichiara non fondata (nei sensi della motivazione) la questione sull’art. 2059 c.c. in riferimento all’art. 3 Cost., interpretando la norma nel senso che il danno non patrimoniale è risarcibile ogni volta che sia leso un diritto inviolabile della persona. Dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Roma, in un procedimento per risarcimento del danno morale richiesto dai familiari di persone decedute in un incidente stradale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2059 del codice civile. La norma limitava la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge, tra cui il reato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma aveva sollevato due questioni sull’art. 2059 c.c.: la prima in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. (limitazione della risarcibilità), la seconda in riferimento all’art. 3 Cost. (disparità di trattamento tra chi agisce in sede civile e chi in sede penale).
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione in riferimento all’art. 3 Cost., fornendo un’interpretazione adeguatrice: l’art. 2059 c.c. va letto nel senso che il danno non patrimoniale è risarcibile ogni volta che sia leso un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, non solo nei casi di reato. Dichiara inammissibile la questione in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.
Il principio
L’art. 2059 c.c. deve essere interpretato in senso costituzionalmente orientato: il danno non patrimoniale è risarcibile non solo quando la legge lo preveda espressamente (ad es. in caso di reato), ma anche quando sia leso un diritto fondamentale della persona garantito dalla Costituzione. Il giudice civile deve liquidare il danno non patrimoniale ogni volta che siano lesi diritti inviolabili costituzionalmente tutelati.
Domande e risposte
Il danno morale si risarcisce solo in caso di reato?
No, dopo questa pronuncia e le coeve sentenze di Cassazione. L’art. 2059 c.c. va interpretato nel senso che il danno non patrimoniale è risarcibile ogni volta che sia leso un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, anche al di fuori dei casi di reato.
Cosa è il «danno non patrimoniale»?
Il danno non patrimoniale è il pregiudizio che non si traduce in una perdita economica diretta: comprende il danno morale soggettivo (sofferenza interiore), il danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica) e il danno esistenziale (alterazione delle attività realizzatrici della persona).
Questa sentenza ha cambiato il diritto al risarcimento?
Sì. Questa pronuncia, insieme alle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione dello stesso anno (nn. 8827 e 8828/2003), ha segnato una svolta storica nella risarcibilità del danno non patrimoniale, sancendo la piena tutela dei diritti fondamentali della persona anche in sede civile.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — tutela dei diritti inviolabili della persona umana
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e parità di trattamento
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