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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla disparità di trattamento tra consiglieri regionali e consiglieri degli enti locali in materia di incompatibilità per lite pendente. Le funzioni dei consiglieri regionali — in particolare quella legislativa — sono differenti da quelle dei consiglieri comunali e provinciali, giustificando una disciplina diversa.
Di cosa si tratta
Aldo Boffa era stato condannato in primo grado (con sentenza del Tribunale di Napoli) per corruzione, commessa nella sua qualità di Assessore regionale della Campania. La Regione Campania aveva poi promosso un’azione civile contro il Boffa per il risarcimento dei danni all’immagine. Questa «lite pendente» aveva determinato la dichiarazione di decadenza del Boffa, rieletto consigliere regionale, ai sensi dell’art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981. Nel frattempo, per i consiglieri degli enti locali, una modifica del 2002 aveva previsto che la lite pendente determinasse incompatibilità solo in caso di sentenza passata in giudicato.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento tra consiglieri regionali (soggetti alla causa di incompatibilità per lite pendente anche prima del giudicato) e consiglieri di enti locali (ormai protetti dalla modifica del 2002).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. I consiglieri regionali esercitano funzioni legislative che li differenziano strutturalmente dai consiglieri degli enti locali. Questa differenza giustifica una maggiore severità dei requisiti di compatibilità, che richiedono una più elevata credibilità istituzionale. Il recente riparto costituzionale di competenze (leggi cost. n. 1/1999 e n. 3/2001) ha anzi accentuato la diversità tra le due categorie.
Il principio
Il principio di uguaglianza non impone un trattamento identico per tutte le cariche elettive. La differenza di funzioni tra consiglieri regionali e consiglieri degli enti locali è strutturale e rilevante: il legislatore può legittimamente prevedere cause di incompatibilità più rigorose per chi esercita funzioni legislative.
Domande e risposte
In cosa consiste la causa di incompatibilità per «lite pendente»?
Ai sensi dell’art. 3, n. 4, della legge n. 154/1981, sussiste incompatibilità alla carica di consigliere regionale quando il consigliere è parte in una causa civile contro l’ente di appartenenza, promossa a seguito di una condanna penale (anche non definitiva).
Perché la modifica del 2002 per gli enti locali non si è estesa ai consiglieri regionali?
La riforma costituzionale (art. 122 Cost., legge cost. n. 1/1999) aveva attribuito alle Regioni la competenza legislativa in materia di incompatibilità dei consiglieri regionali. Essendo la Regione Campania priva di propria legislazione in materia, continuava ad applicarsi la legge statale n. 154/1981, che il legislatore statale non aveva modificato per i consiglieri regionali.
Oggi le Regioni possono disciplinare autonomamente le incompatibilità dei consiglieri regionali?
Sì. L’art. 122, primo comma, della Costituzione (nel testo della legge cost. n. 1/1999) attribuisce alla legge regionale la disciplina dell’ineleggibilità e dell’incompatibilità dei consiglieri regionali, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la pretesa disparità tra le cariche elettive
- Art. 51 della Costituzione — diritto di elettorato passivo, inciso dalle cause di incompatibilità
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